Legge regionale n. 62 del 22 dicembre 1997  ( Versione vigente )
"Sottoscrizione del primo aumento di capitale della CONSEPI S.p.A.".
(B.U. 24 dicembre 1997, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1 "Partecipazione della Regione Piemonte alla Società consortile per azioni Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa (CONSUSA) ", le parole "
Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa CONSUSA
" sono sostituite con le parole "
CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A.
".
2. 
La modifica di cui al comma 1 si intende apportata al titolo ed a tutti i punti della l.r. 1/1985 dove compare la ragione sociale.
Art. 2. 
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.855.554 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla CONSEPI S.p.A., in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale, da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi.
Art. 3. 
1. 
Dopo la chiusura dell'aumento di capitale, ed in qualsiasi momento successivo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare e previa informazione al Consiglio regionale, ad alienare, a titolo oneroso, le azioni della Società CONSEPI, mantenendo comunque una propria partecipazione, anche non maggioritaria, nel capitale della stessa.
2. 
L'alienazione va effettuata preferibilmente, ed a parità di condizioni, a favore di enti locali, o di società a partecipazione regionale oppure pubblica.
Art. 4. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 556.666.200.
2. 
All'onere relativo si provvede mediante una riduzione di lire 556.666.200, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, denominato "Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni dell'aumento di capitale della CONSEPI S.p.A.", con lo stanziamento di lire 556.666.200, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Allo stanziamento della quota di lire 1.298.887.800 per l'esercizio 1998, pari a sette decimi della quota sottoscritta, si provvederà mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1998, di analogo capitolo, denominato "Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni dell'aumento di capitale della CONSEPI S.p.A.", con lo stanziamento di lire 1.298.887.800, in termini di competenza e di cassa.
4. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di lire 1.298.887.800 del capitolo 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, relativamente al d.d.l. "Interventi per i territori collinari".
Art. 5. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1997
Enzo Ghigo