Legge regionale n. 60 del 10 dicembre 1997  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale".[1]
(B.U. 17 dicembre 1997, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ), comprese nell'allegata tabella A.
Art. 2. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991 , compresi nell'allegata tabella B, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento alle mille lire superiori.
Art. 3. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 230/1991 , compresi nell'allegata tabella C, sono aumentati del 100 per cento.
Art. 4. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1998 la tassa prevista dall'articolo 190, primo comma del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale è fissata in lire 200 mila.
2. 
Con la stessa decorrenza le funzioni relative alla riscossione della tassa, nonché del relativo contenzioso sono delegate all'Ente che gestisce il diritto allo studio universitario istituito con legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) ed è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 (Istituzione delle tasse regionali universitarie).
Art. 5. 
1. 
Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.
2. 
La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
[2]
3. 
La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
[3]
Art. 6. 
1. 
I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e sopratasse ad essi connessi.
2. 
Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20 mila ne a quello degli interessi ad esso connessi.
3. 
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 1997
Enzo Ghigo

Allegato A 

(TABELLA A. (ART. 1)) n. 7 - Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti;

3) Esercizi per la somministrazione di bevande.

n. 8 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte.

n. 9 - Autorizzazione a produrre e mettere in commercio creme, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.

n. 11 - Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.

n. 12 - Autorizzazione per l'impianto o la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

n. 13 - Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali.

n. 14 - Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

n. 19 - Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

n. 21 - Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.

n. 22 - 1) Autorizzazione rilasciata a sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale), per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

a) Alberghi e ostelli per la gioventù;

b) Campeggi;

c) Villaggi turistici;

d) Case per ferie;

e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (Conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975 , contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.);

f) Autostelli.

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

n. 24 - Deliberazione relativa:

a) all'istituzione di fiere e mercati;

b) al cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.

n. 25 - Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.

n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze, e sulle cave e torbiere e loro pertinenze.

n. 34 - Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata, di interesse regionale.

n. 38 - Concessione di filovie di interesse regionale.

n. 40 - Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci.

n. 42 - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose.

n. 43 - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici.

n. 44 - Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti.

n. 45 - Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione.

Allegato B 

(TABELLA B (ART. 2)) n. 2 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali.

n. 3 - Autorizzazione all'impianto od esercizio di fabbriche di acqua gassata o di bibite analcoliche.

n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia.

Autorizzazione all'esercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia.

n. 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.

n. 10 - Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti.

n. 23 - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni, con riferimento alla popolazione residente.

n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.

n. 35 - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

n. 36 - Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali o di qualsiasi altra industria.

n. 37 - Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.

n. 39 - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse regionale.

n. 47 - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.

[4]
Allegato C 

(TABELLA C (ART. 3)) n. 6 - a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

n. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

n. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali.

n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra.

n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.

n. 33 - Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo.

n. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 1997

Enzo Ghigo


Note:

[1] Dal 1°gennaio 2001 si veda quanto diposto dall l.r. 60/2000

[2] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 35 del 2008.

[3] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 35 del 2008.

[4] Nell'allegato B il n. 24/bis è stato abrogato con decorrenza 1 gennaio 2000 ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 2000.