Legge regionale n. 55 del 01 settembre 1997  ( Versione vigente )
"Interventi urgenti di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza".
(B.U. 10 settembre 1997, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Allo scopo di consentire una sollecita riqualificazione del patrimonio edilizio sanitario, la Regione eroga alle Aziende sanitarie finanziamenti in conto capitale, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), finalizzati, in via prioritaria, all'esecuzione di opere strutturali di adeguamento a norme di sicurezza.
Art. 2. 
(Criteri di finanziamento)
1. 
La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi ammessi a finanziamento e ne stabilisce il relativo ammontare secondo le seguenti modalità:
a) 
nei limiti del 70 per cento dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 3, avvalendosi delle graduatorie di priorità stilate sulla base dei criteri di selezione approvati ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della l.r. 8/1995 , dal Consiglio regionale per gli anni 1995/1996;
b) 
per il rimanente 30 per cento destinandolo ad interventi urgenti e privilegiando, in ogni caso, le aziende non destinatarie di finanziamenti ai sensi della lettera a).
Art. 3. 
(Disposizioni Finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa complessiva di lire 12 miliardi e per l'anno finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 20 miliardi.
2. 
Nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione 1997 e 1998 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Erogazione a favore delle Aziende sanitarie regionali delle somme necessarie per interventi strutturali di edilizia sanitaria" e con la dotazione di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 20 miliardi per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, con riduzione di lire 12 miliardi dal capitolo 27170 per l'esercizio finanziario 1997 e con riduzione di lire 20 miliardi dal capitolo 27170 per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 settembre 1997
Enzo Ghigo