Legge regionale n. 54 del 01 settembre 1997  ( Versione vigente )
"Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale".
(B.U. 10 settembre 1997, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano regionale dei Trasporti e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), promuove e favorisce un sistema di trasporto pubblico integrato tra servizi e infrastrutture stradali e ferroviarie, riconoscendo al sistema dei trasporti il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge disciplina gli interventi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale.
Art. 3. 
(Programma di esercizio ferroviario)
1. 
L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le Società di Trasporto possono proporre programmi di esercizio ferroviario per la realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2.
2. 
La Giunta regionale approva, con proprio atto deliberativo, il programma di esercizio ferroviario definito da un Contratto di Servizio e l'erogazione di contributi alle Società di Trasporto, concessionarie di servizio pubblico.
3. 
I contributi di cui al comma 2 sono disciplinati, per gli aspetti fiscali, dall' articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 .
4. 
Il Contratto di Servizio, oltre al programma di esercizio, deve contenere: il periodo di validità, le caratteristiche e le qualità del servizio offerto, la struttura tariffaria, i rapporti economici, le modalità di vigilanza e le penali.
5. 
E' fatto obbligo alle Società di Trasporto di realizzare il programma di esercizio come definito dal Contratto di Servizio.
6. 
L'impegno finanziario della Regione può essere anche correlato alla partecipazione economica degli Enti locali interessati dai suddetti servizi.
7. 
Nel caso in cui alla Regione sia riconosciuto il ruolo di coordinamento degli Enti locali, di cui al comma 6, deve essere predisposto un Protocollo di Accordo che deleghi la Regione Piemonte a svolgere tale ruolo.
Art. 4. 
(Finanziamento)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 346 milioni.
2. 
Nello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1997, è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi nel trasporto pubblico locale alle società di trasporto per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia" e con la dotazione di lire 346 milioni.
3. 
Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione per pari importo del capitolo n. 14300 del bilancio 1997.
4. 
Per gli anni 1998 e successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
5. 
Per consentire gli introiti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, è istituito apposito capitolo di entrata denominato: "Partecipazione contributiva degli Enti locali per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale".
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 settembre 1997
Enzo Ghigo