Legge regionale n. 51 del 08 agosto 1997  ( Versione vigente )
"Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
(B.U. 03 settembre 1997, n. 35)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, secondo i principi di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di economicità ed al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini anche in attuazione dei principi di decentramento e di delega delle funzioni stabiliti dall' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. 
La presente legge si propone, in armonia con i principi fissati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) di:
a) 
accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino;
b) 
accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
c) 
assicurare l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
d) 
razionalizzare il costo del lavoro del personale contenendone la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;
e) 
integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
Art. 2. 
(Fonti)
1. 
Gli uffici della Regione sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato secondo le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal d. lgs. 29/1993 e successive modifiche.
Art. 3. 
(Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa)
1. 
Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. 
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.
Art. 4. 
(Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro)
1. 
La Regione opera, nelle materie soggette alla disciplina di cui all' articolo 2, comma 2 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche, secondo i poteri riconosciuti al datore di lavoro dal codice civile adottando, secondo le norme della presente legge, tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, in conformità con le direttive dell'Unione Europea.
Art. 5. 
(Criteri di organizzazione)
1. 
L'organizzazione degli uffici è attuata in base ai seguenti criteri:
a) 
articolazione delle strutture per funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) 
articolazione sul territorio regionale delle strutture organizzative;
c) 
collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), nella legge regionale 31 agosto 1993, n. 45 (Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica) e nel rispetto dei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonchè della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
d) 
trasparenza anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della l.r. 27/1994 ;
e) 
armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonchè con quelli del lavoro privato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) 
flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione, nonchè tra la stessa Regione ed enti diversi, nel rispetto delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
g) 
soppressione e riorganizzazione di uffici nonchè trasferimento delle risorse finanziarie e di personale a seguito dell'attuazione di deleghe di funzioni verso gli enti locali, così come previsto nelle specifiche leggi di delega;
h) 
pari opportunità fra uomo e donna in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi, alle posizioni organizzative, all'affidamento degli incarichi di responsabilità, assicurando le condizioni che rendono effettiva tale parità.
Art. 6. 
(Gestione delle risorse umane)
1. 
Nella gestione delle risorse umane la Regione si attiene ai principi fissati dall' articolo 7 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche.
2. 
Per comprovate esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio e nel rispetto della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la Regione può affidare studi e ricerche ad università, istituti, enti ed a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 7. 
(Sistema delle relazioni sindacali)
1. 
Il sistema delle relazioni sindacali è strutturato in conformità alle disposizioni di Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e alla normativa vigente e per quanto riguarda le materie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche in conformità con le disposizioni del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni.
Art. 8. 
(Pubblicità degli atti)
1. 
Il Consiglio regionale, sulla base delle prescrizioni di cui all' art. 65 dello Statuto e nel rispetto delle norme e dei principi della l.r. 27/1994 , approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per la disciplina della pubblicità degli atti della Regione, siano essi adottati dagli organi di direzione politica che dai dirigenti regionali.
2. 
Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicità dei propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Capo II. 
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI
Art. 9. 
(Assetto complessivo)
1. 
Le strutture organizzative sono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5 tenendo anche conto della rilevanza e complessità dei procedimenti amministrativi.
2. 
Le strutture organizzative stabili sono costituite dalle Direzioni regionali che di norma si articolano, anche territorialmente, in Settori e Unità operative organiche. Le strutture temporanee sono costituite dai progetti.
3. 
In attuazione dell' articolo 81 dello Statuto e per assicurare la piena autonomia funzionale dell'Assemblea legislativa, sono istituiti ruoli organici e strutture distinti rispettivamente per la Giunta e per il Consiglio.
Art. 10. 
(Le Direzioni regionali)
1. 
Le Direzioni regionali sono strutture organizzative stabili costituite per lo svolgimento di attività amministrative riferite ad un complesso omogeneo di funzioni regionali.
2. 
All'istituzione, modifica e soppressione delle Direzioni regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) 
specificità dei compiti assegnati;
c) 
organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
d) 
rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
3. 
Il numero delle Direzioni regionali non può essere superiore a 32.
4. 
In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, le Direzioni regionali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata in conformità alla proposta di un Comitato formato dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente l'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che lo presiede, dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore da lui delegato, da un Consigliere per ogni Gruppo consiliare. La proposta è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
Art. 11. 
(I Settori)
1. 
I Settori sono, di norma, articolazioni delle Direzioni regionali preposte allo svolgimento di parti omogenee delle attività di competenza delle direzioni medesime.
2. 
Alla istituzione, modifica e soppressione dei Settori si provvede con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata previo parere del direttore regionale.
3. 
Il numero dei Settori sommato a quello delle Direzioni regionali non può essere superiore a 245.
4. 
In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, i settori sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata in conformità alla proposta del Comitato di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 12. 
(I Progetti)
1. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta dei direttori regionali di cui agli articoli 23 e 24 o della Conferenza dei coordinatori di cui all'articolo 25, o eccezionalmente in modo autonomo, possono istituire strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti.
2. 
Con il provvedimento istitutivo, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza:
a) 
definiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
b) 
stabiliscono la durata della struttura;
c) 
individuano, previo parere della Conferenza dei coordinatori generali di cui all'articolo 25, nel caso di progetti che interessano più direzioni, la direzione in cui viene incardinata la struttura temporanea.
3. 
Nel caso in cui il progetto riguardi attività di competenza di strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa.
Art. 13. 
(Le Unità operative organiche e le Strutture flessibili)
1. 
Le Unità operative organiche sono strutture organizzative stabili istituite per lo svolgimento di attività di carattere omogeneo aventi continuità operativa ed autonomia funzionale.
2. 
Per la realizzazione di progetti di livello non dirigenziale possono essere istituite Strutture flessibili di durata temporanea equiparate a tutti gli effetti alle Unità operative organiche.
3. 
All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta del direttore regionale interessato, formulata previo parere del responsabile della struttura qualora l'Unità operativa organica o la Struttura flessibile sia in essa incardinata. Nella proposta di istituzione sono indicate le finalità e le risorse organizzative.
Art. 14. 
(Le Strutture organizzative speciali)
1. 
Sono istituite le seguenti Strutture speciali:
a) 
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
b) 
Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale;
c) 
Avvocatura;
d) 
Controllo di gestione;
e) 
Museo regionale di scienze naturali;
f) 
Ufficio per il difensore civico;
g) 
n. 15 uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte) come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 - Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari). La dotazione organica degli uffici è incrementata di una unità di personale di qualifica funzionale non superiore all'ottava rispetto a quella definita con l.r. 7/1993 ;
h) 
Segreterie dei Gruppi consiliari, di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione e modifiche alla l.r. 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) e 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari - l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 , l.r. 10 novembre 1972, n. 12 , l.r. 23 gennaio 1984, n. 9 , l.r. 18 giugno 1981, n. 20 , l.r. 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni).
2. 
L'articolazione e le attribuzioni delle strutture speciali di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono definite con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4.
3. 
La direzione delle strutture di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è affidata, con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni o esperti provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 26, comma 8. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi corrispondenti e sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dei titolari degli organi stessi. Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale compete il trattamento economico previsto per i direttori regionali con funzioni di coordinamento ed ai titolari delle strutture di cui alle lettere c), d) ed e) quello previsto per i direttori regionali.
4. 
All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui al comma 1, si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.
5. 
All'istituzione, modifica e soppressione degli uffici di cui al comma 1 lettera g), si provvede con deliberazione della Giunta regionale ad eccezione di quelli riferiti al Presidente e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i quali si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44.
6. 
All'istituzione, modifica e soppressione delle segreterie dei Gruppi consiliari di cui al comma 1 lettera h) si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44.
Art. 15. 
(Strutture della Presidenza della Giunta regionale)
1. 
Le Direzioni regionali della Presidenza della Giunta sono aggregate in un'unica area di coordinamento. Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento di tale area assume la denominazione di Segretario generale della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all' articolo 81, secondo comma dello Statuto per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonchè, avvalendosi di apposita struttura ed ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, provvede al controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.
2. 
L'incarico di direttore di cui al comma 1 si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio il Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente stesso.
3. 
Sono ricondotte, altresì, alla Presidenza della Giunta le strutture speciali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 14, comma 1.
4. 
Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale provvede, tra l'altro, al raccordo politico-amministrativo tra il Presidente e le strutture della Giunta regionale nonchè con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed internazionale.
5. 
I responsabili dei Settori istituiti nell'ambito della struttura speciale "Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale" possono essere assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato in analogia a quanto previsto dall'articolo 26 e dall'articolo 29, comma 2.
6. 
Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi regionali, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Le modalità di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono regolati da apposito disciplinare.
Art. 16. 
(Lo sportello del cittadino)
1. 
Lo sportello del cittadino, struttura a carattere polifunzionale:
a) 
fornisce informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali, allo stato delle pratiche alle quali l'utente sia interessato e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;
b) 
riceve le richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale e le inoltra agli uffici competenti;
c) 
provvede alle altre attività affidate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.
2. 
La Regione favorisce, attraverso opportune intese, l'istituzione di sportelli integrati con le altre istituzioni locali, denominati "Lo sportello del cittadino".
Capo III. 
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Art. 17. 
(Competenze degli organi di direzione politica)
1. 
Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:
a) 
la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive generali per l'azione amministrativa;
b) 
la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;
c) 
l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;
d) 
la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
e) 
la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonchè la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;
f) 
la determinazione di tariffe, canoni e rette;
g) 
l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;
h) 
l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;
i) 
l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;
l) 
l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonchè degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione regionale;
m) 
la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell'ente;
n) 
l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;
o) 
l'emanazione di tutti gli altri provvedimenti che, ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati al controllo.
Art. 18. 
(Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in materia di organizzazione)
1. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza specificano le attribuzioni ed i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative ed alle altre funzioni di livello dirigenziale.
2. 
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza inoltre:
a) 
definiscono, sulla base delle esigenze, i profili professionali del personale;
b) 
individuano le funzioni per accedere alle quali è richiesto il possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione ad albo professionale, in relazione alla normativa vigente;
c) 
adottano i provvedimenti necessari per garantire ad ogni direzione, le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;
d) 
definiscono, nel rispetto dell' articolo 36 della l. 142/1990 , i criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici in conformità al disposto dell'articolo 5, lettera e), informando le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
e) 
verificano la funzionalità e l'efficienza delle strutture organizzative mediante l'utilizzo della struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
f) 
individuano, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento amministrativo.
Capo IV. 
LA DIRIGENZA
Art. 19. 
(Qualifica e funzioni dirigenziali)
1. 
La qualifica di dirigente, istituita dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 (Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell' articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 ), è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. 
La graduazione delle funzioni, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. 
Il direttore regionale è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato agli altri dirigenti assegnati alla direzione. Il dirigente di settore è sovraordinato ai dirigenti assegnati al settore.
Art. 20. 
(Accesso alla qualifica di dirigente)
1. 
L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso pubblico per esami.
2. 
Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche del comparto ove sono ricomprese le Regioni, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato 5 anni di servizio nelle qualifiche settima e ottava, cumulativamente considerate. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche e private purchè siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. 
Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggioritario rispetto ai posti disponibili di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50 per cento, candidati in possesso di diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni, per i dipendenti di ruolo il limite di età è elevato a 45 anni.
4. 
Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso, da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggioritario, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti, ai fini della nomina, ad un esame-concorso limitato ai soli posti messi a concorso.
5. 
Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.
6. 
Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono definite, per entrambe le modalità di accesso ed in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali dal d.p.c.m. 21 aprile 1994, n. 439 (Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente):
a) 
le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi, per il concorso, ovvero nel triennio successivo, per il corso-concorso. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora la procedura concorsuale venga espletata prima;
b) 
la percentuale dei posti da riservare al personale di ruolo della Regione nel concorso per titoli ed esami;
c) 
il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
7. 
In assenza di apposita scuola regionale di formazione dei dipendenti e dirigenti, per l'espletamento delle procedure del corso-concorso possono essere stipulate convenzioni con Università od Istituti specializzati.
Art. 21. 
(Posizioni tecnico-professionali e di staff)
1. 
All'interno delle Direzioni regionali, delle Strutture speciali di cui all'articolo 14 lettere a), b), c), d) ed e) e dei Settori possono essere previste singole posizioni dirigenziali tecnico-professionali per l'assolvimento di prestazioni di natura professionale quali disciplinate dai rispettivi ordinamenti professionali di riferimento.
2. 
Oltre alle posizioni di cui al comma 1 possono essere previste singole posizioni di staff per lo svolgimento di funzioni tecniche, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studi e di ricerca.
3. 
Le posizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere complessivamente il 40 per cento del numero indicato all'articolo 11, comma 3.
4. 
All'istituzione, modifica e soppressione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta del direttore regionale interessato.
Art. 22. 
(Attribuzioni del dirigente)
1. 
Il dirigente di settore, il dirigente di progetto, il dirigente in posizione tecnico-professionale, il dirigente di staff, secondo le specifiche attribuzioni:
a) 
dirigono la struttura organizzativa assegnata, verificano i risultati e controllano i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
b) 
provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) 
svolgono funzioni tecnico professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
d) 
verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale e della struttura diretta;
e) 
provvedono, al pari del direttore regionale, alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ad ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
f) 
effettuano la contestazione degli addebiti, curano l'istruttoria del procedimento disciplinare e applicano le sanzioni fino al richiamo scritto (censura), nei confronti del personale operante a supporto per lo svolgimento dell'attività di competenza;
g) 
adottano gli atti di gestione del personale e attribuiscono i trattamenti economici accessori definiti dai contratti collettivi di lavoro nel rispetto dei criteri fissati dall' articolo 49, comma 3, del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e secondo gli indirizzi forniti dal direttore regionale;
h) 
sono responsabili dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi e adottano i provvedimenti di cui all' articolo 23, comma 5, della l.r. 27/1994 ;
i) 
promuovono le liti attive e passive e possono conciliare e transigere se a ciò espressamente delegati dal direttore regionale;
l) 
presiedono, al pari del direttore regionale, le commissioni di gara, di concorso e stipulano i contratti;
m) 
rappresentano, agli organi di direzione politica, gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e collaborano con il direttore regionale per la predisposizione della proposta dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti e per quanto altro previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 ;
n) 
formulano proposte al direttore regionale in ordine all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
o) 
coadiuvano il direttore regionale per la risoluzione dei problemi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
p) 
impartiscono direttive e indirizzi ai collaboratori;
q) 
applicano le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dal d. lgs. 29/1993 , dai contratti collettivi di lavoro e dalla presente legge.
Art. 23. 
(Competenze del direttore regionale)
1. 
Il direttore regionale:
a) 
provvede alla direzione della struttura organizzativa a cui è preposto e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate, ripartendole tra le strutture della direzione medesima, sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi. Provvede, altresì, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, alla mobilità del personale all'interno della direzione, sentito il dirigente interessato;
b) 
propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l'attuazione;
c) 
propone alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza l'istituzione di strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti che interessano più settori, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
d) 
è responsabile dei procedimenti che interessano una pluralità di settori all'interno della direzione regionale con facoltà di delega ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 27/1994 ;
e) 
adotta i provvedimenti di cui all' articolo 23, comma 5, della l.r. 27/1994 per i procedimenti di sua competenza;
f) 
determina, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
g) 
esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate;
h) 
definisce i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate dai dirigenti;
i) 
esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti assegnati alla direzione;
l) 
fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
m) 
nomina e revoca, su proposta dei dirigenti interessati, i responsabili delle Unità operative organiche ed i titolari delle posizioni di staff non dirigenziali; i provvedimenti di nomina e revoca sono motivati;
n) 
affida, sentito il dirigente interessato, gli incarichi di consulenza per le questioni complesse attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e nel rispetto dell'articolo 6, comma 2;
o) 
svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e quelle non attribuite agli organi di direzione politica.
2. 
Al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa per un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di Direzione politica, ad un numero di direttori non superiore ad otto incrementato di una unità per il Consiglio, può essere attribuita con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, la funzione di coordinamento generale delle Direzioni regionali.
3. 
Le materie riferite ai singoli coordinamenti generali, ferma restando la distinzione tra funzioni finali e strumentali, sono definite con apposito atto deliberativo della Giunta regionale.
Art. 24. 
(Competenze dei direttori regionali con funzioni di coordinamento generale)
1. 
Ai direttori regionali ai quali viene affidata la funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 23, comma 2, compete, oltre la direzione delle strutture cui sono preposti:
a) 
il coordinamento delle Direzioni regionali ed il raccordo delle medesime con l'organo di direzione politica di riferimento;
b) 
l'emanazione di disposizioni generali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica;
c) 
la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza del programma annuale attuativo delle funzioni attribuite e della relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente evidenziando le cause che ne abbiano reso impossibile la realizzazione e proponendo i correttivi necessari;
d) 
la convocazione mensile della riunione dei direttori regionali per la verifica del programma di coordinamento e per assicurare il miglior flusso informativo fra le Direzioni regionali;
e) 
la proposta alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza dell'istituzione di strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti che interessano più Direzioni, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
f) 
la predisposizione di idonei strumenti per attuare il controllo di gestione all'interno delle Direzioni coordinate e la produzione di dati e di elementi alla struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
g) 
l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti coordinati;
h) 
l'annullamento d'ufficio o su denunzia degli atti posti in essere dai dirigenti coordinati viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
Art. 25. 
(Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento)
1. 
Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione gestionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative è istituita la Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento integrata dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. Quando è interessata l'attività del Consiglio regionale, tale conferenza è integrata dal direttore regionale con funzioni di coordinamento del Consiglio regionale e dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
La Conferenza è presieduta dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte agli organi di direzione politica in merito all'organizzazione complessiva degli uffici ed alla istituzione delle strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'articolo 12. Il Presidente convoca periodicamente la Conferenza e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.
Art. 26. 
(Affidamento e revoca della funzione di direttore regionale)
1. 
La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina, in via preventiva, i criteri per l'affidamento e la revoca della funzione di direttore regionale.
2. 
Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, la funzione di direttore regionale è conferita dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, a dirigenti regionali che ne abbiano fatto domanda in possesso del diploma di laurea, di cinque anni di responsabilità dirigenziale e, se richiesta, dell'iscrizione ad albi professionali.
3. 
I dirigenti di cui al comma 2, devono essere dotati di professionalità adeguata al posto da ricoprire ed agli obiettivi da conseguire nonchè di attitudine all'alta direzione. Il relativo curriculum in base al quale è effettuata la nomina, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto ed i risultati da lui avanzati nel corso della carriera, è preventivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 
Entro il limite del 30 per cento dei relativi posti di organico, la funzione di direttore regionale può essere, altresì, conferita, con contratti di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, a persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 21 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche, di cinque anni di esperienza in incarichi dirigenziali, nonchè dei seguenti ulteriori requisiti:
a) 
età minima di trentacinque anni e massima di sessanta anni;
b) 
diploma di laurea ed iscrizione ad albi professionali se richiesta e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonchè da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall' articolo 67 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ).
5. 
Non possono essere nominati direttori regionali:
a) 
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale ;
b) 
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) 
coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) 
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
6. 
Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.
7. 
Ai direttori regionali si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, previste per i dirigenti regionali.
8. 
La funzione di direttore regionale è conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile e revocabile in qualunque momento.
9. 
Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 8. Il direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
10. 
Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 9 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti nella dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
11. 
Per i dirigenti regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di direttore regionale è conferita anche in deroga al possesso del diploma di laurea e dei cinque anni di responsabilità dirigenziale.
Art. 27. 
(Affidamento, rotazione e revoca delle altre funzioni dirigenziali)
1. 
La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina in via preventiva i criteri per l'affidamento, la rotazione e la revoca delle funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti agli articoli 19 e 20 del d. lgs. 29/1993 e secondo le modalità stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
2. 
Le funzioni sono conferite, previo parere del direttore regionale interessato, con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.
3. 
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, previo parere del direttore regionale, designano i vicari della direzione e del settore che sostituiscono i titolari in caso di assenza o impedimento.
Art. 28. 
(Durata delle funzioni dirigenziali)
1. 
Le funzioni dirigenziali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto prima della scadenza con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, al grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati nonchè al livello di efficienza raggiunto dalla struttura affidata.
2. 
Le funzioni dirigenziali possono essere revocate con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1.
Art. 29. 
(Trattamento economico della dirigenza)
1. 
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
2. 
Il trattamento economico dei direttori regionali e dei direttori regionali con funzioni di coordinamento, concordato fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza ed i singoli interessati nell'ambito del contratto di cui all'articolo 26, comma 8, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso tale trattamento non può essere superiore a quello massimo del responsabile di settore incrementato del 65 per cento.
3. 
Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un apposito capitolo di spesa.
Art. 30. 
(Responsabilità dirigenziali)
1. 
I direttori regionali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, della osservanza delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politica.
2. 
All'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio i dirigenti presentano al direttore regionale, e questi alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. 
La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, determina, in via preventiva, i criteri di valutazione dei risultati della dirigenza, nel rispetto della disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
4. 
Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, si avvalgono del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.
5. 
Qualora l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione siano accertati nei confronti di un dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, dispongono la risoluzione del contratto.
6. 
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 31. 
(Il nucleo di valutazione)
1. 
La Giunta regionale istituisce, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per l'espletamento delle attività previste dall' articolo 20 del d. lgs. 29/1993 , e dalle disposizioni del contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente, un nucleo di valutazione.
2. 
Il nucleo, anche su indicazione degli organi di direzione politica, determina i criteri e, almeno annualmente, i parametri di riferimento per svolgere le attività di cui al comma 1. Il nucleo supporta, altresì, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza nella determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 39, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente.
3. 
Il nucleo di valutazione è composto dal responsabile della struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), da due direttori regionali del ruolo della Giunta regionale, da uno del ruolo del Consiglio designati, rispettivamente, dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo e da tre esperti esterni all'amministrazione provvisti di comprovata esperienza e qualificazione nelle discipline del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale. Tali esperti sono nominati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Uno degli esperti è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. 
I componenti del nucleo di valutazione di cui al comma 3 hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture.
5. 
Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione su tutto il lavoro svolto.
Art. 32. 
(Conflitti di competenza)
1. 
I conflitti di competenza fra i settori della Direzione regionale sono risolti con decisione del direttore regionale, sentiti i dirigenti interessati.
2. 
Analoghe controversie che dovessero insorgere tra le Direzioni regionali vengono definite con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, sentiti i direttori regionali e il coordinatore generale interessati.
Art. 33. 
(I Gruppi di lavoro)
1. 
Al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa, i dirigenti, nell'ambito della rispettiva struttura cui sono preposti, possono istituire Gruppi di lavoro per far fronte a particolari situazioni.
2. 
Analogamente provvede la Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'articolo 25 per far fronte a situazioni di lavoro che interessano più aree di coordinamento.
Capo V. 
I RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE ORGANICHE, DI STRUTTURE FLESSIBILI, DI POSIZIONI TECNICO PROFESSIONALI
Art. 34. 
(I Responsabili delle Unità operative organiche, di Strutture flessibili, di posizioni tecnico professionali)
1. 
In attesa che venga definita la categoria dei quadri di cui all'articolo 36, comma 4, la qualifica di quadro viene provvisoriamente riconosciuta, escluso ogni effetto sul trattamento economico e giuridico, a personale di ottava qualifica funzionale a cui è affidato uno dei seguenti incarichi:
a) 
responsabilità di Unità operativa organica;
b) 
responsabilità di Struttura flessibile (Progetto);
c) 
svolgimento di attività di carattere professionale di cui all' articolo 30 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987).
2. 
I titolari degli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), organizzano e sono responsabili dell'attività di competenza dell'Unità operativa organica o del Progetto. A tal fine impartiscono direttive e formulano indirizzi specifici ai collaboratori e coadiuvano il dirigente per la risoluzione dei problemi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure con proposte e suggerimenti.
Capo VI. 
DOTAZIONI ORGANICHE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 35. 
(Ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche)
1. 
Previa informazione alle rappresentanze sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, ridetermina periodicamente e comunque a scadenza triennale le dotazioni organiche dell'ente.
2. 
Il Consiglio regionale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, ogniqualvolta si renda necessario adeguare le strutture e le piante organiche a disposizioni statali che prevedano trasferimenti o deleghe di funzioni amministrative alle Regioni nonchè dalle medesime agli Enti locali.
3. 
Qualora la rideterminazione delle dotazioni organiche comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di copertura.
4. 
Negli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si osservano le finalità generali della presente legge e i criteri di cui all'articolo 5.
Art. 36. 
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. 
I rapporti individuali di lavoro e di impiego del personale sono regolati contrattualmente.
2. 
La Regione osserva gli obblighi assunti con i Contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo III del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche.
3. 
Al personale regionale distaccato presso gli Uffici della Unione Europea o presso uffici di collegamento regionali, sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).
4. 
La Regione riconosce la categoria dei quadri prevista dall' articolo 2095 del codice civile . Il numero delle posizioni direttive cui attribuire la qualifica di quadro, il trattamento giuridico ed economico sono determinati secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 37. 
(Assunzioni e requisiti di accesso)
1. 
L'assunzione agli impieghi nella Regione avviene nel rispetto dei principi fissati dall' articolo 36 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche. La graduatoria concorsuale, approvata dall'organo competente, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
2. 
Gli assunti all'impiego sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a quattro anni, con la esclusione in tale periodo della possibilità di trasferimenti, comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun trasferimento, comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.
3. 
Per le incompatibilità, il cumulo di impieghi e il conferimento di incarichi si applicano la normativa regionale in materia e le altre disposizioni contenute nell' articolo 58 del d. lgs. 29/1993 .
4. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta formulata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, disciplina con regolamento i requisiti di accesso all'impiego regionale e le modalità concorsuali in armonia con la normativa prevista per le amministrazioni statali ai sensi dell' articolo 41 del d. lgs. 29/1993 e del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
Art. 38. 
(Mansioni)
1. 
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. 
Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
3. 
La utilizzazione del personale in mansioni superiori, nel rispetto della disciplina prevista dall' articolo 57 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche nonchè dei criteri generali elaborati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è disposta dal direttore regionale per le funzioni dirigenziali e dai competenti dirigenti di Settore per le funzioni relative alle altre qualifiche funzionali.
Art. 39. 
(Responsabilità)
1. 
Per i dipendenti regionali, fatto salvo per la sola dirigenza quanto disposto dall'articolo 30, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 40. 
(Procedimento disciplinare e collegio arbitrale)
1. 
Per le procedure, le modalità ed i termini concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e le disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 29/1993 e successive modifiche.
2. 
Il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, provvede alla contestazione degli addebiti e all'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura). Per i dipendenti assegnati agli uffici di comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g), al Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), ai Gruppi Consiliari di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h) e all'Ufficio per il difensore civico di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), provvede in ogni caso il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale.
3. 
Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno scelto, di comune accordo, tra avvocati con almeno cinque anni di iscrizione agli albi professionali. Se l'accordo non interviene entro trenta giorni dalla data della prima riunione dei rappresentanti delle due parti, l'amministrazione richiede la designazione del Presidente all'Ordine degli avvocati e procuratori di Torino.
4. 
All'esecuzione della decisione del Collegio arbitrale provvede il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale.
5. 
Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sentite le rappresentanze sindacali così come individuate dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente, sono stabilite le modalità e i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.
6. 
L'entità dei compensi spettanti ai componenti del Collegio arbitrale, nonchè le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 41. 
(Mobilità del personale)
1. 
Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed alle esigenze di operare un riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quale strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale nonchè al fine di perseguire le pari opportunità.
2. 
I criteri per l'attuazione della mobilità del personale sono disciplinati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, delle norme contenute nel d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente.
3. 
Il personale che non ottemperi ad eventuali trasferimenti d'ufficio disposti nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
4. 
La mobilità fra le direzioni regionali, fra la Regione e le altre amministrazioni pubbliche è disposta con provvedimento del direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1.
Art. 42. 
(Partecipazione del comitato per le pari opportunità)
1. 
La Regione consulta il comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonchè sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità.
2. 
Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonchè dalle direttive dell'Unione europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.
Capo VII. 
NORME RELATIVE AL PERSONALE DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 43. 
(Strutture del Consiglio regionale)
1. 
Le direzioni regionali del Consiglio regionale sono aggregate in un'unica area di coordinamento.
2. 
Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento delle direzioni del Consiglio, assume la denominazione di "Segretario generale del Consiglio regionale" e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all' articolo 81, comma 2, dello Statuto relativamente al Consiglio e in particolare:
a) 
coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi dell'attività degli organi del Consiglio;
b) 
svolge, avvalendosi delle strutture consiliari, il controllo della qualità tecnica della produzione normativa.
Art. 44. 
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
1. 
Sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale in servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta.
2. 
Spetta inoltre all'Ufficio di Presidenza, relativamente alle strutture del Consiglio regionale:
a) 
l'approvazione del piano annuale delle assunzioni da recepirsi, quale componente autonoma, nel piano occupazionale della Regione deliberato dalla Giunta;
b) 
l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del Consiglio;
c) 
la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali). In tal caso, uno dei membri è nominato su designazione della Giunta.
Art. 45. 
(Competenze in materia di gestione del personale)
1. 
Al direttore regionale del ruolo del Consiglio, competente fra l'altro in materia di personale, sono attribuiti tutti i provvedimenti che la presente legge assegna al direttore regionale competente in materia di personale del ruolo della Giunta ivi compresi quelli di cui all'articolo 40, comma 2.
2. 
Il medesimo direttore integra la delegazione trattante di parte pubblica prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente ogniqualvolta la trattativa interessi anche il personale del ruolo del Consiglio.
Art. 46. 
(Mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale)
1. 
Il personale in servizio presso la Giunta o presso il Consiglio regionale può a domanda essere trasferito da uno all'altro ruolo organico secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 41.
2. 
Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità è attuata d'intesa fra i direttori regionali competenti, tra l'altro, in materia di personale dei rispettivi ruoli.
Art. 47. 
(Servizi comuni)
1. 
Previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale può essere disposta attraverso uno specifico regolamento, la gestione comune di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. In tal caso i relativi provvedimenti sono assunti dall'Organo o dal dirigente competenti per il personale assegnato al ruolo della Giunta.
Capo VIII. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48. 
(Prima attuazione della struttura)
1. 
La dotazione organica del personale del ruolo della Giunta regionale e del ruolo del Consiglio determinata complessivamente, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, in rispettive n. 3.054 e n. 296 unità, è la seguente:
a) ruolo della Giunta regionale:
qualifica 2a
=
qualifica 3a
64
qualifica 4a
371
qualifica 5a
70
qualifica 6a
635
qualifica 7a
713
qualifica 8a
912
qualifica "dirigente"
289
b) ruolo del Consiglio regionale:
qualifica 2a
=
qualifica 3a
27
qualifica 4a
34
qualifica 5a
12
qualifica 6a
79
qualifica 7a
71
qualifica 8a
49
qualifica "dirigente"
24
2. 
La dotazione organica di cui al comma 1 non comprende le dotazioni organiche dei gruppi consiliari che, non essendo predefinibili, sono da considerarsi aggiuntive nella loro effettiva consistenza.
3. 
Alla dotazione organica complessiva a regime della qualifica dirigenziale stabilita in n. 313 unità, con una riduzione pari al 35% rispetto a quella risultante dalla ricognizione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono aggiunte, in fase transitoria e sino ad esaurimento, tante posizioni dirigenziali di staff quante sono necessarie per ricomprendere in organico tutti i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La graduale eliminazione delle posizioni ad esaurimento dei ruoli della Giunta e del Consiglio avviene a mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio di dirigenti. Si attua la mobilità dei dirigenti tra i due ruoli fino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista a regime. Inoltre:
a) 
si prevede il blocco dell'accesso dall'esterno al turn-over dirigenziale ad eccezione dei posti resisi disponibili relativi alle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) che non possono essere coperti con il personale dirigenziale in servizio;
b) 
si dispone la mobilità verso Enti strumentali o dipendenti dalla Regione o altri enti locali previa definizione degli accordi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale;
c) 
si prevedono con legge le misure flessibili nella gestione delle risorse umane come consentito dall' articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
4. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, e nei termini sottoindicati provvedono:
a) 
entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento deliberativo di istituzione delle Direzioni regionali alla nomina dei rispettivi direttori e dei titolari delle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
b) 
entro i successivi venti giorni con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, alla nomina dei dirigenti di settore e alla assegnazione e nomina dei dirigenti in posizione tecnico-professionali e di staff.
5. 
Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, assegnano il personale alle Direzioni e alle Strutture speciali di cui all'articolo 14 ed i direttori, sentiti i dirigenti assegnati alle Strutture, procedono, entro dieci giorni, al riparto del personale all'interno della struttura e alla nomina dei responsabili di Unità operativa organica con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m).
6. 
Durante i periodi di tempo previsti ai commi 4 e 5, continuano ad operare le previgenti strutture e restano validi gli incarichi affidati.
Art. 49. 
(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65 ), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. 
Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993 . La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.
3. 
Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibilità di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilità con la Regione.
4. 
Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993 .
5. 
Negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralità di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale può autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.
6. 
Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all'articolo 50.
Art. 50. 
(Norma transitoria)
1. 
L'Amministrazione regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei confronti del personale di ruolo in servizio alla stessa data, dà attuazione all' articolo 34 della l.r. 23 aprile 1990, n. 36 ( ascrivendo le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla legge medesima alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa provvedendo, alla conseguente operazione di riduzione ed aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.
2. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 81 posti di ottava qualifica funzionale del ruolo della Giunta sono riservati allo scopo di consentire l'istituzione, con delibera della Giunta regionale, di un profilo professionale per le attività in materia di sviluppo e divulgazione agricola. La prima copertura dei posti avviene mediante concorso unico per titoli ed esami, riservato ai dipendenti regionali in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea attinente e di un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella settima qualifica funzionale.
3. 
Alla copertura del 70% dei rimanenti posti di organico dell'ottava qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.
4. 
Alla copertura del 60% dei posti di organico della settima qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 2 e 3, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per il posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.
5. 
Alla copertura del 60% dei posti di organico della sesta qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 4, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di maturità ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per il posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni. Per il personale di cui al comma 1, l'anzianità di servizio richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi interni, si computa cumulando quella posseduta nella qualifica di appartenenza con quella maturata nella qualifica immediatamente inferiore. Trova applicazione l' articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al Contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni per il periodo 1982/1984. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 22/1974, 74/1979, 5/1981).
6. 
Alla copertura dei posti di quinta qualifica funzionale vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di licenza della scuola media inferiore e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.
7. 
Alla copertura del 40% dei posti di organico della quarta qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di licenza della scuola media inferiore ovvero della licenza elementare e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.
8. 
Nella prima applicazione della presente legge e, comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla copertura dei posti dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale resisi disponibili nella qualifica di dirigente si provvede mediante concorsi unici per titoli ed esami. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea e dell'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'ottava e settima qualifica cumulativamente considerate, ovvero, esclusi i posti relativi alle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), i dipendenti regionali inquadrati a seguito di assunzione tramite concorsi per esami nella ottava qualifica funzionale in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e che abbiano maturato una anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio nella settima e ottava qualifica funzionale cumulativamente considerate.
9. 
Ai concorsi di cui al comma 8 non sono ammessi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nell'ottava qualifica a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.
Art. 51. 
(Norma transitoria per l'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro)
1. 
Al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 10 aprile 1996, dall'articolo 4 del successivo Contratto collettivo nazionale di lavoro biennio 1996/1997 sottoscritto in data 27 febbraio 1997, nonchè dall'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale del personale dipendente così come integrato dall'articolo 3 del successivo Contratto collettivo nazionale di lavoro biennio economico 1996/1997 sottoscritto in data 16 luglio 1996, le strutture organizzative sono provvisoriamente rideterminate, fino alla data di istituzione delle strutture di cui agli articoli 10, 11 e 14 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, come risulta dall'allegato A) alla presente legge.
2. 
Fino alla data di cui al comma 1, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 23 sono provvisoriamente attribuite ai dirigenti responsabili di settore, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 22 sono attribuite, rispettivamente, ai dirigenti responsabili di servizio, ai dirigenti in posizione di staff professionali e ai dirigenti in posizione di staff secondo la previgente struttura della legge regionale 42/1986 , le funzioni di cui all'articolo 14 sono provvisoriamente attribuite ai responsabili delle strutture previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 cui sono affidate le corrispondenti attività.
3. 
Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31 è provvisoriamente costituito, fino alla data di cui al comma 1, dai responsabili dei settori Controllo di gestione, Organizzazione, Personale e Segreteria del Consiglio regionale. Il nucleo è attivato con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare le seguenti norme:
a) 
articoli 8, 39, 47 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 ;
c) 
articolo 5, capo II e III, articoli 21, 22, 23, 25, 32, 33, titolo II e gli allegati 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 ;
d) 
l) 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 21, 23, capo II articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 ;
2. 
Vengono abrogate le parole "
profili amministrativi
" del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
Art. 53. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali negli anni successivi nell'osservanza dei limiti stabiliti in materia da disposizioni statali.
Art. 54. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 1997
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS