Legge regionale n. 4 del 03 gennaio 1997  ( Versione vigente )
"Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale (SSN)".
(B.U. 08 gennaio 1997, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modalità e limiti)
1. 
I medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) possono esercitare attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del plus orario, al di fuori del lavoro straordinario.
2. 
Il medico veterinario che svolge attività libero-professionale è in ogni caso tenuto a segnalare al direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perchè l'ente possa accertare e valutare l'assenza di condizioni di incompatibilità e segnalare la posizione del veterinario all'ordine professionale provinciale competente per territorio.
3. 
Sono considerate in contrasto con l'attività di operatore pubblico le prestazioni professionali che già rientrano nell'espletamento delle funzioni del SSN o che comunque sono ad esse collegate.
Art. 2. 
(Attività sugli animali d'affezione)
1. 
L'attività professionale è svolta al di fuori del territorio di competenza della ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente.
2. 
Il medico veterinario del SSN non può risultare titolare di struttura ambulatoriale privata, nè risultare vincolato con rapporto di lavoro subordinato alla struttura stessa.
Art. 3. 
(Attività sugli animali da reddito)
1. 
Al medico veterinario dipendente dal SSN è concesso svolgere l'attività professionale ove si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti.
2. 
L'erogazione di tale servizio è definita da un programma operativo, in cui siano precisati i tempi e le condizioni di attuazione, da sottoporre alla approvazione dell'organo regionale competente. Il programma è successivamente approvato con determinazione del direttore generale dell'ASR.
3. 
Ogni sei mesi il Servizio veterinario regionale, sentite le organizzazioni e le associazioni degli allevatori e dei produttori, provvede a verificare la sussistenza della disponibilità di veterinari libero-professionisti. Dei risultati riscontrati viene data comunicazione scritta al sindaco del comune interessato o ai sindaci dei comuni consorziati, nonchè all'ordine provinciale dei medici veterinari competente per territorio.
4. 
Le tariffe sono determinate dall'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
Art. 4. 
(Attività sul cavallo sportivo)
1. 
Le indicazioni degli articoli 2 e 3 vanno estese anche all'ambito professionale riguardante la clinica sul cavallo sportivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 3 gennaio 1997
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino