Legge regionale n. 49 del 08 agosto 1997  ( Versione vigente )
"Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), e successive modifiche ed integrazioni".
(B.U. 27 agosto 1997, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
E' abrogata la legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), nonchè le seguenti disposizioni di integrazione e di modifica:
a) 
legge regionale 23 gennaio 1979, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 "Albo professionale degli imprenditori agricoli");
b) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 gennaio 1979, n. 4 - Albo professionale degli imprenditori agricoli);
c) 
legge regionale 23 agosto 1982, n. 18 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44 relative a: "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli").
Art. 2. 
(Accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale da parte della Regione)
1. 
L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) è effettuato dai Settori regionali decentrati dell'agricoltura, alimentazione ed UMA.
2. 
Avverso le decisioni dei Settori regionali decentrati dell'agricoltura, alimentazione ed UMA è ammesso entro trenta giorni ricorso gerarchico all'Assessore regionale all'agricoltura il quale decide entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunità economiche europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).
3. 
Al fine dell'istruttoria delle domande di accertamento del possesso dei requisiti, nonchè dell'istruttoria dei ricorsi, può essere acquisito il parere della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste dei Comuni interessati, di cui all' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. 
(Istruzioni per l'applicazione della presente legge)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all' articolo 2 della l.r. 44/1986 , adotta le istruzioni per l'applicazione, definendo le procedure nel rispetto del principio della massima semplificazione.
2. 
La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 1997
Enzo Ghigo