Legge regionale n. 48 del 07 agosto 1997  ( Versione vigente )
"Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)".
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Determinazione gettone di presenza)
1. 
In deroga all' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di 30 euro lordi per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:
[1]
a) 
Commissione tecnica urbanistica, di cui all' articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) così come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70 ;
[2]
b) 
(...)
[3]
c) 
Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all' articolo 91 bis della l.r. 56/1977 , così come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).
2. 
Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della l.r. 33/1976 e dall' articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).
Art. 2. 
(Decorrenza)
1. 
I gettoni di presenza, così come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 1997
Enzo Ghigo

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "lire 150 mila lorde" sono state sostituite dalle parole "30 euro lordi " ad opera del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 3 del 2013.

[2] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole ", limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b)" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 3 del 2013.

[3] La lettera b del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.