Legge regionale n. 37 del 17 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 Aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte ' ".
(B.U. 25 giugno 1997, n. 25)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l. r. 26/1990 , è aggiunto il seguente: "
1. bis.
) La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walzer.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/1990 è sostituito dal seguente: "
2.
A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walser.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/1990 è aggiunto il seguente comma: "
2. bis.
La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università della Regione.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 26/1990 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione Piemonte:
a)
promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b)
promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;
c)
raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997
Enzo Ghigo