Legge regionale n. 34 del 17 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale)".
(B.U. 25 giugno 1997, n. 25)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 63/1995 è sostituito dal seguente: "
4.
A garanzia delle somme erogate, può essere richiesta fideiussione.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 63/1995 sono aggiunti i seguenti commi: "
5 bis.
La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale affidati alle agenzie formative di cui all'articolo 11, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituite presso la CONSOB.
". "
5 ter.
La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 5 bis.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997
Enzo Ghigo