Legge regionale n. 27 del 03 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 : 'Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada ' ".
(B.U. 11 giugno 1997, n. 23)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 , è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei Regolamenti
1.
Le Commissioni consultive provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I operano in riferimento all'applicazione dei Regolamenti comunali, all'esercizio dei servizi ed esprimono pareri sulle materie delegate.
2.
Inoltre, le Commissioni consultive provinciali esaminano i Regolamenti comunali in ordine alla:
a)
conformità alla legge 21/1992 ;
b)
conformità alla presente legge;
c)
conformità al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di calcolo, di cui all'articolo 3.
3.
La Commissione consultiva provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
a)
un funzionario della Provincia, che la presiede;
b)
un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c)
un funzionario della Motorizzazione Civile;
d)
un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
e)
un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);
f)
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali il cui numero di iscritti sia pari o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti a tutte le organizzazioni sindacali di categoria presenti nella provincia;
g)
un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h)
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i)
un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 .
4.
Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione consultiva provinciale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
5.
La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.
6.
La Commissione consultiva provinciale dura in carica quattro anni.
7.
In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I della presente legge, è istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei Regolamenti secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 4, della legge 21/1992 .
8.
Il Regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 giugno 1997
Enzo Ghigo