Legge regionale n. 24 del 12 maggio 1997  ( Versione vigente )
"Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte".
(B.U. 14 maggio 1997, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), organizza e disciplina interventi nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi della citata legge, del decreto ministeriale 21 aprile 1993 e della deliberazione di attuazione del Consiglio regionale.
2. 
La Regione individua il distretto quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare e attivare nuove linee di intervento. A tal fine la Regione favorisce la predisposizione di programmi di sviluppo e la costituzione dei Comitati di distretto di cui all'articolo 2.
3. 
La Regione inoltre sostiene e finanzia, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dall' articolo 36, comma 3, della l. 317/1991 , progetti innovativi di politica industriale concernenti più imprese proposti e realizzati, nelle aree classificate come distretto, da consorzi, società consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, società consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.
Art. 2. 
(Comitati di Distretto)
1. 
Nell'ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti omogenei, vengono istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto.
2. 
I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dell'area e dai rappresentanti degli enti locali di maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica industriale nell'area.
3. 
I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello locale e secondo criteri di rappresentatività e di equilibrata presenza delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici).
4. 
La Giunta regionale promuove, dove le caratteristiche dimensionali e l'affinità delle problematiche industriali lo rendono opportuno, l'aggregazione fra distretti contigui, istituendo un unico Comitato di distretto.
5. 
Il Comitato ha sede di norma presso il Comune di maggior dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica, che ne assicura il coordinamento dell'attività e la segreteria tecnica, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso, al fine di assicurarne la migliore funzionalità. Il Comitato, di norma, è composto da non più di quindici membri.
6. 
La funzione del Comitato di distretto è quella di costituire una sede locale di confronto fra le parti interessate sui temi di politica industriale locale; in particolare il comitato di distretto:
a) 
promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi di sviluppo di cui all'articolo 1;
b) 
evidenzia la opportunità di nuovi strumenti di intervento;
c) 
esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
d) 
esprime, laddove il Comitato sia stato formalmente istituito, un parere sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge. Il parere ha come contenuto una valutazione sul grado di corrispondenza e conformità del progetto proposto agli obiettivi ed ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5 e dal documento programmatico di cui al comma 7.
7. 
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6, i Comitati di distretto presentano alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione, il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, consistente in un documento programmatico di orientamento e di indirizzo con il quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire nell'ambito del distretto. Il documento di orientamento ed indirizzo fa riferimento alle finalità indicate all'articolo 4 della legge, specificandole in relazione alle caratteristiche ed alle problematiche del distretto e tiene conto delle indicazioni contenute negli atti di programmazione economica e territoriale adottati a livello regionale e locale. Il documento programmatico può essere aggiornato con analoghe modalità.
Art. 3. 
(Contratti di programma)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 36, comma 3, della l. 317/1991 , è autorizzato a stipulare contratti di programma aventi ad oggetto progetti innovativi di politica industriale concernenti più imprese con consorzi, società consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, società consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese, aventi sede ed operanti nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della l. 317/1991 .
2. 
I progetti e i contratti di programma sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati di distretto interessati, che autorizza il Presidente alla stipulazione dei contratti.
3. 
Il finanziamento dei progetti può avvenire anche senza il ricorso al contratto di programma quando le caratteristiche del progetto, per durata e/o entità del contributo richiesto e/o numero dei soggetti coinvolti e/o caratteristiche tecniche, non presenta particolari complessità; in tal caso le modalità di realizzazione del progetto e le condizioni del finanziamento regionale sono direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto.
4. 
I progetti possono riferirsi ad un solo distretto o a più distretti contigui con problematiche analoghe.
5. 
La durata dei progetti non può superare i tre anni.
6. 
Il finanziamento è concesso nei limiti percentuali di cui all'articolo 6 e non può comunque superare l'ammontare di lire 1.000 milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per anno.
7. 
I progetti devono avere finalità e contenuti riferibili ad una o più delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5.
8. 
I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi opportunamente coordinati.
Art. 4. 
(Finalità dei progetti)
1. 
I progetti, relativi ad uno o più distretti, dovranno perseguire le seguenti finalità:
a) 
creare le condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto o attraibili nello stesso;
b) 
favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, servizi;
c) 
favorire la trasformazione e lo sviluppo del territorio arricchendone la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo.
2. 
In particolare, tenendo conto delle diverse situazioni e condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
a) 
sviluppare ulteriormente le strutture produttive esistenti, specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale;
b) 
favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di integrazione di sistema e di consolidamento delle relazioni fra imprese;
c) 
migliorare le prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative;
d) 
sostenere, dove necessario, la diversificazione e la riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;
e) 
sostenere la reindustrializzazione di aree che, pur presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano processi di declino, e la riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la riallocazione delle risorse umane.
Art. 5. 
(Contenuti dei progetti)
1. 
I progetti dovranno riferirsi almeno ad una delle tipologie di contenuti di seguito specificate:
a) 
sviluppo o creazione di sportelli territoriali specializzati di informazione, assistenza e promozione per l'utilizzo da parte delle imprese delle strumentazioni di supporto relative alle normative ed agli interventi regionali, nazionali e comunitari per il sistema produttivo;
b) 
sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni a contenuto innovativo, alla promozione di nuove attività produttive, alla gestione unificata di procedure amministrative;
c) 
predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi ed interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi e per l'omologazione e l'unificazione delle normative e degli standards tecnici;
d) 
sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del design e per le applicazioni di procedure di qualità e di certificazione;
e) 
sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine dei distretti e dei loro prodotti;
f) 
attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una più efficiente gestione dei flussi informativi e fisici, interni ed esterni ai distretti, con particolare riferimento alle relazioni di fornitura ed alla cooperazione fra imprese e fra queste e la pubblica amministrazione nonchè alla costituzione di banche dati comuni;
g) 
risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi, da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese nonchè ad attività di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto e delle sue tradizioni industriali;
h) 
predisposizione di analisi e di metodologie di intervento innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle attività produttive specifiche del distretto e relative applicazioni;
i) 
altre iniziative di politica industriale locale il cui contenuto sia riferibile ad ulteriori eventuali obiettivi stabiliti, anche su istanza dei Comitati di distretto, dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.
Art. 6. 
(Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento)
1. 
Il finanziamento dei progetti è concesso, nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili e dei valori assoluti di cui all'articolo 3, ai seguenti soggetti:
a) 
consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale;
b) 
società consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; possono partecipare alla società consortile anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al comma 3 a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20 per cento del capitale sociale;
c) 
piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti di cui all'articolo 5;
d) 
enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.
2. 
I soggetti beneficiari degli interventi devono avere sede, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del comma 1, ed operare nelle aree classificate come distretti industriali.
3. 
Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994 (Adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. 
Sono ammissibili al contributo gli investimenti materiali ed immateriali effettuati dopo la presentazione del progetto e della relativa domanda, mediante acquisizione o realizzazione diretta, attraverso i quali si concretizza il progetto approvato; le spese ammissibili sono specificate nella deliberazione di approvazione del progetto.
5. 
Il contributo, in conto capitale, è erogato in una o più rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione assunta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3. Il contributo non può riferirsi ad iniziative che fruiscono di altri finanziamenti, in conto capitale, comunitari, statali o regionali.
6. 
I controlli sull'attuazione del progetto sono di competenza della Giunta regionale; i contributi sono revocati nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti, ovvero nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto al progetto approvato. È in facoltà della Giunta regionale di erogare comunque la quota di contributo corrispondente alla parte del progetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria validità e una autonoma funzionalità.
Art. 7. 
(Procedure)
1. 
I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di cui alla presente legge presentano le proposte di progetto e la relativa richiesta di finanziamento al Presidente della Giunta regionale e, in copia, al comitato di distretto competente, alle scadenze previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
2. 
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali per la presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le modalità stabilite nella stessa deliberazione.
3. 
Il Comitato di distretto esprime alla Giunta regionale il parere previsto dall'articolo 2, comma 6, entro i quarantacinque giorni successivi alle suddette scadenze.
4. 
L'istruttoria delle domande di finanziamento è affidata alle strutture della Giunta regionale competenti in materia di industria che possono avvalersi della assistenza tecnica degli enti strumentali della Regione e che acquisiscono, nel caso in cui le proposte di progetto interessino in modo rilevante anche altre materie, i pareri delle altre strutture regionali interessate.
5. 
Gli uffici regionali possono richiedere notizie esplicative, integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto.
6. 
L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero con una deliberazione di non accoglimento della domanda.
7. 
Le strutture regionali competenti in materia di industria provvederanno direttamente o per il tramite degli enti strumentali, ad una attività di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto interessato; a tal fine i soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli uffici.
8. 
Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge è presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche al fine dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori indirizzi e priorità per i progetti, così come previsto dall'articolo 8.
9. 
Al fine di stimolare la predisposizione di progetti corrispondenti alle finalità di cui alla presente legge e correlati alle problematiche dei distretti, la Giunta regionale, su proposta dei comitati di distretto o di propria iniziativa, può avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati specializzati nelle analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche socio-economiche delle aree distrettuali.
Art. 8. 
(Priorità)
1. 
Nel caso di presentazione di più proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento, costituiscono elementi di priorità:
a) 
la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria riferiti a specifiche aree territoriali o settoriali;
b) 
Il parere favorevole del Comitato di distretto;
c) 
gli effetti occupazionali diretti previsti in relazione alla attuazione del progetto;
d) 
il grado di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio;
e) 
il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto;
f) 
il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto.
2. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può stabilire con propria deliberazione, ulteriori priorità ovvero indicare obiettivi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 5, riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale locale aventi comunque le finalità indicate all'articolo 4. Le suddette indicazioni valgono per i progetti presentati a partire dalla scadenza successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della predetta deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per gli interventi previsti dall'articolo 6 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 3.000 milioni e per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 9.000 milioni.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi per il finanziamento di progetti innovativi di politica industriale locale" e con la dotazione di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. 
Agli oneri complessivi, pari a lire 12.000 milioni, conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede come segue: per lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 21170 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 9.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 27170 del bilancio di previsione per l'anno 1998.
[1]
4. 
Per gli anni successivi al 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
5. 
Per le attività previste dall'articolo 7 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per l'assistenza tecnica alle istruttorie, per il monitoraggio dei risultati, per l'attività di analisi delle problematiche dei distretti" con la sola dotazione per memoria in termini di competenza e di cassa.
6. 
Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
7. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 
La Giunta regionale è autorizzata, ove ne ricorrano i presupposti, ad utilizzare, per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, anche risorse comunitarie attivando procedure di cofinanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 maggio 1997
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 dell' art.10 della l.r. 50/1997 sostituisce il capitolo n. 21170 con il capitolo n. 27170