Legge regionale n. 19 del 11 aprile 1997  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione di una Fondazione avente finalità di promozione internazionale di Torino e del Piemonte".
(B.U. 16 aprile 1997, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di cui all' articolo 4 dello Statuto ed, in particolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico sociale del Piemonte mediante iniziative volte ad attrarre nuovi investimenti dall'estero, partecipa, in concorso con il Comune di Torino, le Province piemontesi, gli Enti camerali e le Associazioni industriali di Torino e del Piemonte, alla costituzione di una Fondazione avente come finalità la promozione internazionale dell'area torinese e del Piemonte.
2. 
L'ammontare dell'apporto finanziario della Regione al patrimonio della Fondazione di cui al comma 1 è determinato in lire 1 miliardo.
Art. 2. 
(Contributi)
1. 
La Regione può erogare alla Fondazione contribuzioni il cui ammontare viene definito in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione ed è determinato sulla base del rapporto costi e benefici e dell'attività svolta e di quella programmata dalla Fondazione. A tal fine la Fondazione predispone una relazione sull'attività svolta e su quella programmata da trasmettere alla Giunta che ne relaziona al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno.
2. 
Per l'attuazione del comma 1 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi alle spese di funzionamento della Fondazione denominata 'Agenzia per la Promozione internazionale di Torino e del Piemonte" ' e con dotazione indicata "Per memoria".
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1 miliardo.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 è conseguentemente istituito il capitolo "Conferimenti al patrimonio della Fondazione per la Promozione internazionale di Torino e del Piemonte", recante una disponibilità in termini di competenza e di cassa di lire 1 miliardo mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1997
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino