Legge regionale n. 15 del 21 marzo 1997  ( Versione vigente )
"Interventi per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone".
(B.U. 26 marzo 1997, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Disposizioni in ordine alla proprietà impianti)
1. 
La Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprietà degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione.
2. 
La Giunta regionale è delegata a perfezionare tutte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 2. 
(Finanziamento opere ammodernamento)
1. 
La Giunta regionale, al fine di consentire la realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento, di razionalizzazione delle proprietà e di messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio funiviario Stresa-Mottarone, è autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi.
2. 
Le modalità di erogazione sono determinate dalla Giunta in relazione al programma di interventi predisposto dal Comune ed approvato dai competenti servizi tecnici regionali.
Art. 3. 
(Finanziamento oneri gestionali)
1. 
La Giunta regionale è parimenti autorizzata ad erogare al Comune o al concessionario le particolari agevolazioni finanziarie e creditizie di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 37 , in quanto applicabili.
Art. 4. 
(Norme finanziarie)
1. 
Al finanziamento delle spese conseguenti alla statuizione di cui agli articoli 1 e 3 si provvede facendo ricorso agli appositi capitoli di bilancio.
2. 
Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvede mediante la istituzione nel bilancio per l'anno finanziario 1997 di un nuovo capitolo, avente la denominazione: "Contributo finanziario straordinario al Comune di Stresa per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi.
3. 
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 marzo 1997
Enzo Ghigo