"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche".
(B.U. 29 gennaio 1997, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1.
La Regione Piemonte promuove, anche nell'ambito del ruolo istituzionale svolto all'interno dell'Autorità di bacino del Fiume Po, una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nonchè in conformità alla
legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane) ed alla legislazione regionale attuativa.
2.
In attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) ed in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, la presente legge ha per oggetto:
a)
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'
articolo 8 della l. 36/1994
, sulla base dei quali sono riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonchè di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della stessa legge;
b)
la disciplina, ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche ed integrazioni, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui alla lettera a), finalizzata alla organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione dell'
articolo 9 della legge 36/1994
;
c)
le forme di indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche.
3.
Nell'ambito dell'applicazione della presente legge la Regione promuove lo sviluppo dell'occupazione, della formazione professionale, nonchè delle conoscenze e dell'informazione nel settore dell'economia ambientale e della tutela dell'ambiente con particolare riferimento al risparmio idrico, agli aspetti idrogeologici, idropotabili e di difesa dagli inquinamenti.
Capo II.
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 2.
(Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)
1.
In applicazione dei criteri indicati dall'
articolo 8, comma 1 della l. 36/1994
, il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali:
a)
ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;
b)
ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese;
c)
ambito 3: Torinese;
d)
ambito 4: Cuneese;
e)
ambito 5: Astigiano, Monferrato;
f)
ambito 6: Alessandrino.
2.
I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati rispettivamente nella planimetria e nell'elenco di cui agli allegati A e B alla presente legge.
3.
Gli ambiti individuati al comma 1 sono funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti ed alla identificazione a livello istituzionale dei comuni e delle province tenuti alle forme ed ai modi di cooperazione di cui all'articolo 3.
4.
Gli ambiti 1 - Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese, 3 - Torinese e 6 - Alessandrino, potranno estendersi a scala interregionale, rispettivamente in Lombardia, in Valle d'Aosta e in Liguria, previa stipulazione dei necessari accordi in tal senso tra le Amministrazioni regionali interessate.
5.
La modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali individuati al comma 1, che si rendesse necessaria per facilitare e migliorare la cooperazione tra gli Enti locali di cui all'articolo 3, è apportata con apposita deliberazione del Consiglio regionale, anche su istanza degli stessi Enti locali interessati.
Capo III.
FORME E MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI
Art. 3.
(Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)
1.
I Comuni non appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni previste dalla
l. 36/1994
in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, così come di seguito identificate:
a)
specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
b)
adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato;
c)
determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b), sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;
d)
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato;
e)
salvaguardia di organismi esistenti ai sensi dell'
articolo 9, comma 4 della l. 36/1994
;
f)
compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d);
g)
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio idrico ai sensi dell'
articolo 5 della l. 36/1994
.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale si attengono alle direttive ed agli indirizzi regionali e della pianificazione di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato.
Art. 4.
(Autorità d'ambito: istituzione)
1.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata "Autorità d'ambito".
2.
A tal fine i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione, ai sensi dell'
articolo 24 della l. 142/1990
, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 da parte di tutti gli Enti locali, la Provincia cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell'ambito assume, d'intesa con le altre Province interessate, ogni iniziativa necessaria allo scopo ed esercita le relative funzioni di coordinamento, consultando gli Enti locali dell'ambito anche per aree territoriali omogenee.
4.
Decorso inutilmente il termine fissato al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
5.
La convenzione di cui al comma 2 e le sue eventuali modificazioni sono adottate sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
L'Autorità d'ambito ha sede presso la Provincia cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell'ambito, che si doterà di idonee strutture, ove non diversamente stabilito nella convenzione.
Art. 5.
(Autorità d'ambito: competenze e controllo)
1.
L'Autorità d'ambito esercita le funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale.
2.
L'Autorità d'ambito:
a)
approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
b)
definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
c)
determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.
3.
Ove non stabilito nella convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità d'ambito individua tra gli Enti locali appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare, in nome e per conto della medesima:
a)
la predisposizione degli atti di cui al comma 2 nonchè le ricognizioni, le indagini ed ogni altra attività a ciò finalizzata;
b)
l'esecuzione delle proprie deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio, nonchè la conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 10;
c)
il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione di cui all'
articolo 11 della l. 36/1994
;
d)
il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;
e)
ogni altra attività attribuitagli dall'Autorità d'ambito.
Art. 6.
(Autorità d'ambito: composizione e rappresentatività)
1.
L'Autorità d'ambito è composta:
a)
dai Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, secondo forme di rappresentanza unitaria per gruppi di Comuni contigui costituenti aree territoriali omogenee stabilite nella convenzione di cui all'articolo 4, o loro delegati;
b)
dai Presidenti delle Comunità montane o loro delegati;
c)
dai Presidenti delle Province o loro delegati.
2.
L'Autorità d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate a norma del comma 3.
3.
La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività riservando ai Comuni non appartenenti a Comunità montane e alle Comunità montane il 75 per cento dei voti, determinando tali quote in base alla popolazione e al territorio degli stessi e tenendo conto della necessità di garantire che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio. La convenzione determina altresì le quote di rappresentatività delle Province nell'ambito del restante 25 per cento, qualora nello stesso ambito territoriale ricadano territori di più Province.
Art. 7.
(Forme di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia degli organismi esistenti)
1.
Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) ed e) della
l. 142/1990
, come integrato dall'
articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e dall'
articolo 25, comma 1 della l. 142/1990
.
2.
Fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 10, comma 3 della l. 36/1994
e dal comma 3 del presente articolo, le Autorità d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
3.
Ai sensi dell'
articolo 9, comma 4 della l. 36/1994
, possono essere salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi comprese le aziende speciali di cui all'
articolo 22, comma 3, lettera c) della l. 142/1990
che rispondano ai seguenti requisiti:
a)
gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
b)
avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
c)
essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera g) della l. 36/1994
.
4.
Qualora le Autorità d'ambito si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3, le stesse revocano le salvaguardie disposte a quei soggetti gestori che entro i successivi cinque anni non provvedano alla gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato di cui all'
articolo 4, comma 1, lettera f) della l. 36/1994
.
5.
Nei casi disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorità d'ambito garantiscono la gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori dell'ambito il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, alla loro successiva e graduale aggregazione.
6.
La Giunta regionale vigila sull'applicazione delle vigenti norme in materia di "antitrust", svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di monopolio od oligopolio nel settore.
Art. 8.
(Tariffa d'ambito)
1.
La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, le articolazioni e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della
l. 36/1994
, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.
2.
In applicazione del principio di solidarietà di cui all'
articolo 1 della l. 36/1994
, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa di cui al comma 1 sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalla legislazione regionale in materia.
3.
Qualora l'Autorità d'ambito si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, la medesima applica la tariffa di cui al comma 1 secondo il principio della gradualità e comunque entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
Art. 9.
(Convenzioni tra le Autorità d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1.
In attuazione dell'
articolo 11 della l. 36/1994
, i rapporti tra le Autorità d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.
2.
Detta convenzione è stipulata sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, le Autorità d'ambito procedono agli adempimenti previsti dall'
articolo 11, comma 3 della l. 36/1994
, sulla base delle direttive e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4.
La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa, determina il corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore per il servizio prestato e definisce le modalità di attribuzione e di individuazione dei soggetti cui sono assegnati i proventi destinati agli investimenti.
5.
Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi idrici di proprietà degli Enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, salvo diverse disposizioni della predetta convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione medesima e dal relativo disciplinare. La convenzione determina l'ammontare del canone di concessione del servizio idrico integrato che i soggetti gestori sono tenuti a corrispondere per l'affidamento delle predette infrastrutture.
6.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 1 della l. 36/1994
, le aziende speciali, gli Enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero fino alla data stabilita dalla convenzione stessa. Entro i successivi centoventi giorni gli Enti locali partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento degli organismi di gestione non salvaguardati ai sensi dell'articolo 7, fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato, costituito con
regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345
, convertito con
legge 6 gennaio 1931, n. 80
, fino all'eventuale scioglimento del Consorzio medesimo per effetto di apposite disposizioni normative.
7.
Le Autorità d'ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono con apposito atto al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'
articolo 10, comma 3 della l. 36/1994
.
Art. 10.
(Rapporti tra le Autorità d'ambito)
1.
Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più Autorità d'ambito, le stesse promuovono, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2.
Con le stesse modalità sono regolati i rapporti relativi ai trasferimenti di risorsa idrica tra ambiti territoriali ottimali.
3.
Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di cui all'
articolo 27 della l. 142/1990
, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 11.
(Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati e tutela dell'interesse degli utenti)
1.
In raccordo alle disposizioni di cui all'
articolo 22 della l. 36/1994
, presso la struttura regionale competente per materia, è istituito l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, di seguito denominato "Osservatorio regionale".
2.
L'Osservatorio regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolge su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di:
a)
censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici integrati e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b)
convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c)
modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d)
livelli di qualità dei servizi erogati;
e)
tariffe applicate;
f)
piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei servizi.
3.
I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio regionale i dati e le informazioni di cui al comma 2.
4.
Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio regionale effettua, anche su richiesta della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13, elaborazioni finalizzate in particolare a:
a)
definire indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi idrici e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b)
individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
c)
definire parametri di valutazione delle tariffe applicate;
d)
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
e)
promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f)
verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria e di risparmio idrico;
g)
realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi idrici integrati.
5.
L'Osservatorio regionale garantisce il proprio supporto agli enti ed organismi competenti in materia, ivi compreso l'Osservatorio Nazionale dei servizi idrici di cui all'
articolo 22 della l. 36/1994
, ed assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
Capo IV.
INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE
Art. 12.
(Piano-direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Piemonte approva con deliberazione del Consiglio regionale il Piano-direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche finalizzato al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte.
2.
Il Piano-direttore di cui al comma 1 assicura il coordinamento con la pianificazione di bacino del fiume Po e rappresenta le linee di indirizzo della Regione in materia di risorse idriche e relative politiche di intervento.
Art. 13.[4]
(...)
Capo V.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE
Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)
1.
In sede di predisposizione del bilancio regionale o di sue variazioni si provvede alla costituzione del "Fondo integrativo per il cofinanziamento delle infrastrutture idriche e degli interventi per la valorizzazione ed il risparmio del patrimonio idrico", la cui dotazione finanziaria viene determinata con la legge di bilancio o sue variazioni.
2.
A tal fine verranno istituiti appositi capitoli il cui stanziamento sarà determinato utilizzando:
a)
il 50 per cento dell'ammontare dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'
articolo 18, comma 4 della l. 36/1994
, da istituirsi con apposita legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b)
altre disponibilità del bilancio regionale e finanziamenti statali e comunitari.
3.
L'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 è effettuata con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13.
4.
Il restante 50 per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al comma 2, lettera a) è destinata al finanziamento del Fondo regionale per la montagna ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72
, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo socio-economico delle zone montane.
Art. 15.
(Onere per la prima organizzazione delle Autorità d'ambito)
1.
Per avviare l'organizzazione delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 4 è istituito, nel bilancio per l'anno 1997, apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi per l'organizzazione delle Autorità d'ambito", la cui dotazione finanziaria viene determinata con la legge di bilancio o sue variazioni.
2.
L'entità del contributo di cui al comma 1 da assegnare a ciascun ambito è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Province.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 gennaio 1997
Enzo Ghigo
Note:
[1] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2005.
[2] Il comma 5 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2005.
[3] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2005.
[4] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 del 2012.