"Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)".
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Determinazione gettone di presenza)
1.
In deroga all'
articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33
(Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di lire 150 mila lorde per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:
a)
Commissione tecnica urbanistica, di cui all'
articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela e uso del suolo) così come modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70
, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b);
c)
Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'
articolo 91 bis della l.r. 56/1977
, così come sostituito dall'
articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20
, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).
2.
Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della
l.r. 33/1976
e dall'
articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10
(Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).
Art. 2.
(Decorrenza)
1.
I gettoni di presenza, così come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 agosto 1997
Enzo Ghigo
Note:
[1] La lettera b del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.