Legge regionale n. 44 del 04 agosto 1997  ( Versione vigente )
"Sostituzione dell' articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attività di formazione professionale), richiamato in vigore dall' articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale ')".
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L'articolo 25 bis. della l.r. 8/1980 , richiamato in vigore dall' articolo 2 della l.r. 36/1996 , è sostituito dal seguente: "
Articolo 25 bis.
(Compensi ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni esaminatrici).
1.
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli e collegi operanti presso l'amministrazione regionale), ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni esaminatrici di cui all' articolo 24 della l.r. 63/1995 è corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per l'intera durata delle prove, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di lire 150 mila e lire 100 mila lorde.
2.
Ai Presidenti delle Commissioni che si trovano in rapporto d'impiego con l'amministrazione regionale, i compensi previsti al comma 1 sono corrisposti se è assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro, se previsto. Ai dipendenti, per espletare le funzioni richiamate dalla presente legge, è consentito assentarsi dal servizio, con l'obbligo di recuperare le ore di assenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i novanta giorni successivi, o di usufruire di congedi a titolo personale, nel rispetto della vigente normativa.
3.
Ai Presidenti delle Commissioni in rapporto d'impiego con la Regione, quando ne ricorrono le condizioni, compete in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla normativa in vigore per gli enti presso i quali si svolgono gli esami.
4.
I compensi di cui al comma 1 e le indennità di cui al comma 3 sono a carico dell'ente presso il quale si svolge l'esame.
5.
Agli enti convenzionati con la Regione Piemonte è riconosciuto il corrispettivo delle spese sostenute, limitatamente alle prove finali dei corsi di formazione professionale di cui all' articolo 24 della l.r. 63/1995 , semprechè siano pianificate dalla Regione stessa.
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti ai capitoli 11400 e 11540 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per gli enti convenzionati e agli stanziamenti previsti al capitolo 10590 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per i centri di formazione professionale regionali.
Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 4 agosto 1997
Enzo Ghigo