Legge regionale n. 42 del 04 agosto 1997  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)".
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 sono aggiunte le parole: "
nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto
".
Art. 2. 
1. 
Art. 3. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2.
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente: "
2.
Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge nonchè, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 1997
Enzo Ghigo