Legge regionale n. 39 del 17 luglio 1997  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso)".
(B.U. 23 luglio 1997, n. 29)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 "
Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso
" è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/1989 , è sostituito dal seguente: "
2.
Il Sindaco, entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose, nonchè copia del programma di cui all'articolo 5, comma 2, corredati da attestazioni del Sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla congruità della spesa prevista.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1997
Enzo Ghigo