Legge regionale n. 35 del 17 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali ' e 13 ottobre 1972, n. 10 'Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale ' ".
(B.U. 25 giugno 1997, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Assicurazione dei Consiglieri regionali)
1. 
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 relativa a "
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali
" è sostituito dal seguente: "
L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma.
".
Art. 2. 
(Assicurazione vita)
1. 
All' articolo 1 della l.r. n. 57/1981 è aggiunto il seguente comma: "
L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di stipulare a favore dei Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore degli aventi diritto; alle relative convenzione si applica l'articolo 3, secondo comma.
".
Art. 3. 
(Assicurazione contro gli infortuni)
1. 
Il primo comma dell'articolo 2 della l.r. n. 57/1981 è sostituito dal seguente: "
L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.
".
Art. 4. 
(Rimborso delle spese)
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 relativa a "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale" va interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250 .
Art. 5. 
(Trattamento di missione)
1. 
Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. n. 10/1972 è sostituito dal seguente: "
Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali. Nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall' articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione).
".
Art. 6. 
(Assegni vitalizi)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno vitalizio è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997
Enzo Ghigo