Legge regionale n. 28 del 09 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 , aggiunto dall' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all' articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 , in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari".
(B.U. 18 giugno 1997, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972 n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), aggiunto dall' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) è così integrato: dopo la parola "
stampa
" aggiungere le seguenti parole "
di informazione anche radiotelevisiva previa stipula di una convenzione tra il Consiglio regionale ed emittenti nazionali e locali nonchè per l'accesso a banche dati esterne
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. n. 12/1972 e successive modifiche ed integrazioni è inserito l'articolo 2 bis:

"
Art. 2 bis.
".

"
La convenzione di cui all'articolo 2, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza e deve prevedere:

a) accesso garantito a tutti i Gruppi consiliari;

b) parità di tariffe secondo le fasce orarie del palinsesto;

c) adeguato supporto tecnico alle trasmissioni proposte dai Gruppi consiliari.
".
Art. 3. 
1. 
All'articolo 4 punto 1 lettera a) della l. r. n. 2/1991 dopo le parole "
Capitolo 30
" sono aggiunte le parole "
e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030
".
Art. 4. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei Capitoli 10210 e 10030 di spesa del Bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 giugno 1997
Enzo Ghigo