Legge regionale n. 26 del 26 maggio 1997  ( Versione vigente )
"Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell' articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 ".
(B.U. 28 maggio 1997, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il

visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il termine di scadenza di cui all' articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 è prorogato fino al 31 luglio 1997.
Art. 2. 
1. 
Rinviato dal Commissario del Governo ai sensi dell' art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
Art. 3. 
1. 
Al comma 11 dell'articolo 38 della l.r. 59/1995 , dopo le parole " " sono aggiunte le seguenti: "
ad eccezione delle sanzioni previste all' articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per le quali è competente il comune cui spettano i relativi proventi
".
Art. 4. 
1. 
L'articolo 30 e i commi 7 e 9 dell' articolo 38 della l.r. 59/1995 sono abrogati.
Art. 5. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 maggio 1997
Enzo Ghigo