Legge regionale n. 22 del 09 maggio 1997  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati ' e successive modifiche ed integrazioni".
(B.U. 14 maggio 1997, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica dell' articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "
a)
favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o in difficoltà occupazionale.
".
2. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "
d)
favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori e lavoratrici con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 3 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 3 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Destinatari degli interventi)
1.
Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:
a)
giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;
b)
lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;
c)
lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
d)
iscritti, da almeno ventiquattro mesi, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all' articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
e)
donne;
f)
emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), così come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45 .
2.
I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
3.
Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).
4.
Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.
5.
Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione. Analogamente, l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.
6.
La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovrà rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovrà essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.
7.
La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).
".
Art. 3. 
(Modifica dell' articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "
c)
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cespiti, all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività. La percentuale di intervento dei fondi regionali non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
I contributi per le spese di cui al comma 1, lettere a) e b) sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di ammissione.
".
3. 
I commi 4 e 5 dell' articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
Art. 4. 
(Modifica dell' articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/ 1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "
a)
le modalità per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
Le imprese individuali, le società di persone o di capitali di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
5.
La Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.
".
4. 
Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
6.
La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresì conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
".
Art. 5. 
(Aggiunta dell'art. 6 bis alla l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: "
Art. 6 bis.
(Controlli)
1.
Le imprese ammesse ai benefici previsti dalla presente legge dovranno autocertificare l'avvenuto adempimento a tutti gli obblighi e agli impegni assunti ai fini dell'ottenimento dei precitati benefici, secondo le modalità che saranno stabilite dalla deliberazione prevista all'articolo 6.
2.
La Giunta regionale può effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla erogazione dei contributi e dei finanziamenti, ulteriori verifiche dello stato di attuazione dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3.
La Giunta regionale, ove rilevi gravi inadempienze delle imprese beneficiarie, ovvero che i contributi ed i finanziamenti concessi non siano stati utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalità fissate nella deliberazione di concessione, o comunque risulti impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti, può disporre la cessazione o la revoca dei benefici.
".
Art. 6. 
(Modifica dell' articolo 7 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 7 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Comitato tecnico)
1.
È istituito il Comitato tecnico.
2.
Il Comitato tecnico è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
3.
Il Comitato tecnico è composto da:
a)
un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
b)
un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
c)
tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.
4.
Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.
5.
Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
6.
Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.
7.
I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con deliberazione della Giunta regionale.
8.
La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì, ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9.
Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della l.r. 33/1976 . Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della l.r. 6/1988 e successive modificazioni.
".
Art. 7. 
(Modifica dell' articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
A questo scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni prioritariamente con gli enti strumentali regionali e a partecipazione regionale, con organismi, enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, nonchè con organismi e soggetti privati.
".
2. 
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "
b)
supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi successivi la costituzione dell'impresa.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunta, in fine, la seguente lettera: "
b bis) formazione professionale e manageriale dei soci.
".
Art. 8. 
(Modifica dell' articolo 13 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 13 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 13.
(Lavoratori e lavoratrici interessati ed entità dei contributi)
1.
Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)
lavoratori e lavoratrici di età superiore ai cinquanta anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla l. 56/1987 ;
b)
ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
c)
condannati in regime di semilibertà; detenuti, in attesa di giudizio da almeno sei mesi, che non abbiano un rapporto di lavoro in corso; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 ; condannati che si trovano nella condizione prevista dall' articolo 21 della l. 354/1975 , così come modificata dalla l. 663/1986 , e dall' articolo 176 del codice penale ;
d)
invalidi civili fisici riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento, la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 46 per cento;
e)
invalidi intellettivi riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento;
f)
invalidi civili fisici regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 67 per cento, compresi i soggetti con invalidità del 100 per cento, anche se con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2.
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) e f) è attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento.
3.
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) è pari a lire 20 milioni se di sesso maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile.
4.
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere e) e f) è pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a lire 33 milioni se di sesso femminile.
5.
Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sarà commisurata alle effettive ore di lavoro mensili.
6.
Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare dell'impresa, nonchè degli amministratori e dei soci in caso di società od Enti pubblici economici. È fatta salva la possibilità per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori purchè non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.
7.
Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.
8.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in Piemonte.
9.
La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale limitata a due anni, con facoltà di procedere al suo aggiornamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza.
".
Art. 9. 
(Abrogazione dell' articolo 14 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 14 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
Art. 10. 
(Modifica dell' articolo 15 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 15 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 15.
(Agevolazioni per i lavoratori disabili)
1.
Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.
2.
Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacità lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
a)
l'adeguamento del posto di lavoro;
b)
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c)
la dotazione degli eventuali ausili necessari per il raggiungimento della piena capacità lavorativa.
3.
I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese.
".
Art. 11. 
(Modifica dell' articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
Il modello dovrà contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'Ente pubblico economico ed all'entità e caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attività e le mansioni nelle quali saranno impiegati, i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari, nonchè le modalità di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo.
".
2. 
Il comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
3. 
Il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
8.
La Giunta regionale può disporre appositi controlli e ha la facoltà di avvalersi, secondo le modalità ivi stabilite, della consulenza del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 per tutti gli adempimenti previsti dal Titolo III della presente legge.
".
4. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente: "
8 bis.
I soggetti di cui al comma 1 con più di trentacinque addetti possono accedere ai benefici della presente legge per l'assunzione di invalidi civili fisici, soltanto dopo aver ottemperato agli obblighi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).
".
Art. 12. 
(Modifica dell' articolo 18 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
L' articolo 18 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 18.
(Individuazione dei criteri)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione in cui sono individuate:
a)
le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale;
b)
i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli articoli 11, 13, 15 e 17.
2.
La deliberazione della Giunta regionale, con la stessa procedura, può essere aggiornata di anno in anno e comunque entro il mese di marzo.
".
Art. 13. 
(Modifica dell' articolo 20 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
A tale fine saranno stipulate apposite convenzioni, con gli enti ed organismi pubblici e privati che operino ai sensi del comma 1 aventi lo scopo di definire il reperimento dei posti di lavoro disponibili, le modalità di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, l'eventuale adeguamento del percorso formativo necessario.
".
Art. 14. 
(Norma finanziaria)
1. 
La dotazione dei capitoli n. 11172, 11173, 11176, 20156, è quella definita con il provvedimento generale di rifinanziamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 .
2. 
La denominazione del capitolo n. 11172 è così modificata: "
Contributi in capitale alle imprese per l'avvio di progetti di impresa
".
3. 
La denominazione del capitolo n. 11176 è così modificata: "
Interventi in capitale per il sostegno all'impiego dei soggetti non vedenti e dei portatori di handicap fisico motorio
".
4. 
La dotazione del capitolo n. 11178 è incrementata di lire 1100 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15960.
5. 
La dotazione del capitolo n. 20155 è incrementata di lire 4.500 milioni cui si provvede mediante:
a) 
riduzione del capitolo n. 15960 per una cifra di lire 1.400 milioni;
b) 
riduzione del capitolo n. 27170 per una cifra di lire 1.300 milioni;
c) 
riduzione del capitolo n. 27190 per una cifra di lire 1.800 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 9 maggio 1997
Enzo Ghigo