"Modifica della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 'Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell' articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ' ".
(B.U. 16 aprile 1997, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Norma di merito)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
e comunque non oltre il 31 marzo 1997
e comunque non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza definitiva
Art. 2.
(Urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 127 della Costituzione
e dell'
articolo 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 aprile 1997
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino