Legge regionale n. 14 del 21 marzo 1997  ( Versione vigente )
"Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere)".
(B.U. 26 marzo 1997, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica del numero 4 delle "Avvertenze" dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 .)
1. 
Al numero 4 delle "
Avvertenze
" dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "
Per gli esercizi alberghieri siti in immobili esistenti e classificabili come
"albergo-dimora storica"
o come albergo a 2 stelle il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 marzo 1997
Enzo Ghigo