Legge regionale n. 3 del 03 gennaio 1997  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali)".
(B.U. 08 gennaio 1997, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
b)
n. 8 piani topografici della zona interessata in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale.
".
2. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
e)
relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 4 della l.r. 25/1994 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/1994 , è sostituito dal seguente: "
3.
Il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalità della ricerca e dei relativi lavori, alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica, alla ricomposizione di siti di ricerca nonchè ai preminenti interessi generali. È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del richiedente in base a quanto stabilito da apposita deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 3. 
(Modifica dell' articolo 13 della l.r. 25/1994 )
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
c)
n. 8 piani topografici in scala adeguata, secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale, con indicazione dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle sorgenti o in genere dei punti d'acqua.
".
Art. 4. 
(Integrazione dell' articolo 25 della l.r. 25/1994 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1994 , sono aggiunte le seguenti: "
b bis)
gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura del concessionario;
b ter)
sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attività di imbottigliamento e commercializzazione.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 gennaio 1997
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino