"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali)".
(B.U. 08 gennaio 1997, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dell'
articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25
)
1.
La
lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
n. 8 piani topografici della zona interessata in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale. ".
b)
2.
La
lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale. ".
e)
Art. 2.
(Modifica dell'
articolo 4 della l.r. 25/1994
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/1994 , è sostituito dal seguente: "
Il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalità della ricerca e dei relativi lavori, alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica, alla ricomposizione di siti di ricerca nonchè ai preminenti interessi generali. È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del richiedente in base a quanto stabilito da apposita deliberazione della Giunta regionale. ".
3.
Art. 3.
(Modifica dell'
articolo 13 della l.r. 25/1994
)
1.
La
lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/1994 , è sostituita dalla seguente: "
n. 8 piani topografici in scala adeguata, secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale, con indicazione dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle sorgenti o in genere dei punti d'acqua. ".
c)
Art. 4.
(Integrazione dell'
articolo 25 della l.r. 25/1994
)
1.
Dopo la
lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1994 , sono aggiunte le seguenti: "
gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura del concessionario;
sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attività di imbottigliamento e commercializzazione. ".
b bis)
b ter)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 gennaio 1997
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino