Legge regionale n. 87 del 21 novembre 1996  ( Versione vigente )
"Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli".
(B.U. 27 novembre 1996, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni, ai sensi dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.
Art. 2. 
(Procedure)
1. 
I buoni per il prelievo di carburante agricolo agevolato vengono rilasciati sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti aventi titolo secondo quanto di seguito specificato:
a) 
dichiarazione annuale semplificata. Presentano alla struttura regionale competente una dichiarazione annuale semplificata gli utenti di motori agricoli che lavorano esclusivamente per conto proprio, e che al momento della verifica annuale confermano la conduzione aziendale, il parco macchine e il fabbisogno del carburante agricolo pari al consumo dell'anno precedente;
b) 
dichiarazione annuale. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale, senza il calcolo analitico dei consumi ma sulla base di apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale così come previsto all'articolo 4, le ditte che:
1) 
lavorano esclusivamente per conto proprio e che:
1.1) 
presentano variazioni di residenza, intestazione, conduzione aziendale, parco macchine, allevamenti;
1.2) 
richiedono maggiore o minore fabbisogno di carburante rispetto all'anno precedente;
2) 
le ditte di nuova iscrizione;
3) 
le ditte inattive: sono tali le ditte che non hanno consumato carburante negli anni precedenti;
4) 
le ditte inadempienti all'obbligo della verifica negli anni precedenti;
5) 
le ditte con iscrizione originaria presso una provincia e che sono iscritte, al solo effetto dell'assegnazione e del rilascio buoni, in una provincia diversa;
c) 
dichiarazione annuale conto terzi. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale con il calcolo analitico dei consumi le ditte che lavorano per conto terzi oppure per conto proprio e per conto terzi.
2. 
Nel caso di più buoni per la stessa azienda, verranno emessi contemporaneamente tutti i buoni spettanti nelle quantità previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1982, indicando i periodi di validità di utilizzo degli stessi.
Art. 3. 
(Uffici competenti)
1. 
Le strutture regionali competenti sono i Settori decentrati dell'agricoltura e alimentazione, UMA, che possono operare anche attraverso gli uffici sub provinciali.
2. 
Le strutture di cui al comma 1 provvedono a:
a) 
conferire la qualifica di utente di motore agricolo;
b) 
rilasciare i buoni per il ritiro dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, previa approvazione dei consumi e dei fabbisogni degli utenti di motori agricoli;
c) 
iscrivere e scaricare le macchine, i motori ed i rimorchi agricoli;
d) 
rilasciare un'attestazione di titolarità di azienda agricola e di proprietà di macchine agricole ai fini immatricolativi, necessaria per la circolazione stradale;
e) 
collaborare secondo accordi con gli uffici dello Stato e le organizzazioni professionali agricole regionali per la presentazione delle pratiche di immatricolazione e trasferimenti di proprietà delle macchine e rimorchi agricoli, e per il ritiro dei certificati di circolazione.
Art. 4. 
(Funzioni di coordinamento della Giunta regionale)
1. 
La Giunta regionale coordina l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli ed in particolare:
a) 
approva la tabella dei consumi medi unitari dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, per singola lavorazione per zona altimetrica, per singola lavorazione sulla base di ettaro di superficie lavorata, di tonnellate di prodotto manipolato o di ora impiegata per il funzionamento di un motore in una determinata lavorazione. Sulla base dei consumi medi unitari la Giunta regionale approva aggregazioni di consumi rapportati alla superficie aziendale condotta per conto proprio, alla ripartizione colturale ed alla composizione del parco macchine, nonchè alla giacitura dei terreni. Inoltre la Giunta regionale può autorizzare, di volta in volta, aggregazioni di consumi diversi in ragione di particolari situazioni;
b) 
esamina a campione le dichiarazioni annuali relative ai consumi ed ai fabbisogni presentate dagli utenti di motori agricoli, al fine della verifica delle assegnazioni dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, determinati ed approvati dalla struttura preposta nel rispetto dei parametri indicati alla lettera a);
c) 
esprime parere all'Ufficio tecnico di finanza sulle questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi dei carburanti agricoli e sulle istanze presentate dai conduttori di aziende agricole ai fini dell'esenzione dell'imposta di consumo sul gas metano;
d) 
decide sui ricorsi presentati dagli utenti di motori agricoli in merito al diniego od alla riduzione delle assegnazioni richieste effettuate dalla struttura regionale preposta;
e) 
previ accordi con il conduttore dell'azienda agricola, può disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni.
2. 
La Giunta regionale può delegare all'Assessore competente in materia di agricoltura gli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Supporto tecnico agli utenti di motori agricoli)
1. 
Gli utenti possono rivolgersi alle organizzazioni professionali agricole regionali o di enti agricoli e di categoria convenzionati particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli, per presentare agli uffici regionali:
a) 
le dichiarazioni annuali;
b) 
le pratiche di iscrizioni e scarichi delle macchine, motori e rimorchi agricoli.
2. 
A tale scopo viene riconosciuto alle organizzazioni ed enti convenzionati un compenso anche in misura forfettaria, definendo i reciproci rapporti a mezzo di apposita convenzione annuale o pluriennale.
Art. 6. 
(Sistema informativo)
1. 
La Regione procede alla informatizzazione integrale delle attività riguardanti l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, anche attraverso il collegamento degli enti convenzionati con la propria banca dati.
2. 
La Regione in modo sistematico raccoglie ed elabora dati sulla meccanizzazione agricola in Piemonte, predisponendo un'apposita pubblicazione.
3. 
I dati disaggregati, a diversi livelli, non nominativi degli utenti, possono essere messi a disposizione dei Ministeri interessati, di enti pubblici di ricerca, di studio e di programmazione esclusivamente per i loro fini istituzionali.
4. 
I dati, inoltre, possono essere forniti dietro pagamento delle spese dirette ed indirette sostenute dalla Regione e stabilite con deliberazione della Giunta regionale a ditte private la cui attività sia direttamente collegata alla meccanizzazione agricola.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Al fine dell'applicazione della presente legge è autorizzata la seguente spesa:
a) 
per i compensi di cui all'articolo 5, lire 360 milioni per l'esercizio 1997 da iscriversi su apposito capitolo con denominazione "Compensi alle organizzazioni professionali o ad altri enti particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli";
b) 
all'onere di cui alla lettera a) di lire 360 milioni per l'esercizio 1997, si farà fronte in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.
2. 
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
3. 
È autorizzata l'utilizzazione sul capitolo di spesa in deroga all' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 36 .
4. 
Le entrate derivanti dalla fornitura di dati prevista all'articolo 6, comma 4 saranno introitate sullo stato di previsione dell'entrata.
Art. 8. 
(Norma abrogativa)
1. 
La legge regionale 10 aprile 1978, n. 19 (Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 novembre 1996
Enzo Ghigo