Legge regionale n. 75 del 22 ottobre 1996  ( Versione vigente )
"Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".[1]
(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
GENERALITÀ
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.
Art. 2. 
(Funzioni)
1. 
Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:
a) 
svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività;
b) 
predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 3;
c) 
organizza l'attività dell'Osservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull'organizzazione turistica;
d) 
(...)
[2]
e) 
riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;
f) 
effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica nonchè delle attività di pubblicità e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.
2. 
Le Province:
a) 
promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;
b) 
in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;
c) 
svolgono l'attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell'articolo 11.
3. 
Le Camere di Commercio, le Comunità montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all'articolo 4, concorrono alla costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.
[3]
Art. 3. 
(Programmazione delle attività)
1. 
La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.
2. 
Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:
a) 
l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
b) 
gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
c) 
gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9;
[4]
d) 
le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonchè i criteri di riparto delle stesse;
[5]
e) 
gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.
3. 
Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validità triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.
4. 
Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento è attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.
5. 
Il programma annuale indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale può essere aggiornato nel corso dell'anno.
[6]
5 bis. 
La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
[7]
Art. 4. 
(Formazione dei programmi)
1. 
Per la predisposizione e l'aggiornamento del programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento, per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, nonchè per la predisposizione dei programmi annuali, la Regione assicura la partecipazione e la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo. A tal fine l'Assessore delegato al turismo convoca una conferenza programmatica dei Presidenti delle Agenzie previste dalla presente legge e provvede altresì ad effettuare consultazioni con enti, associazioni e organismi che, in relazione ai loro compiti di istituto, possano fornire apporti conoscitivi e di proposta.
2. 
I programmi di cui al comma 1 sono redatti con il concorso delle Province e sulla base dei documenti di programmazione generale e settoriale delle stesse.
Art. 5.[8] 
(Rilevazione e analisi dei dati e sviluppo del prodotto turistico)
1. 
A supporto della programmazione regionale nel settore del turismo, la Giunta regionale procede alla rilevazione ed alla analisi dei dati del fenomeno turistico allo scopo di consolidare una approfondita conoscenza del sistema e del fenomeno turistico a livello nazionale ed internazionale.
2. 
Per perseguire le finalità di cui al comma 1 sono attribuite alla Giunta regionale le seguenti funzioni:
a) 
la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati ed informazioni quantitativi e qualitativi, al fine di predisporre una fonte di informazioni utili per la promozione del territorio come destinazione turistica;
b) 
il monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
c) 
la diffusione presso gli operatori turistici del territorio dei risultati delle elaborazioni statistiche dei dati, degli studi e delle ricerche sviluppate;
d) 
il coordinamento dei sistemi turistici;
e) 
le attività relative alla creazione, al miglioramento e allo sviluppo di prodotti turistici competitivi;
f) 
ogni altra attività utile al raggiungimento delle suddette finalità.
Capo II.[9] 
(...)
Capo III. 
AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
Art. 9. 
(Finalità)
1. 
Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.
Art. 10. 
(Funzioni)
1. 
Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:
a) 
raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
[10]
b) 
forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
c) 
promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonchè manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) 
sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
e) 
favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.
Art. 11.[11] 
(Modalità di gestione dell'attività)
1. 
Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), con apposito atto deliberativo, adeguano le proprie disposizioni statutarie ai principi stabiliti nell' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , con la previsione che le medesime agenzie:
a) 
abbiano un oggetto sociale esclusivo e quindi possano occuparsi unicamente delle attività indicate all'articolo 10, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti in funzione della loro attività, o possano occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta ad esse conferite dai medesimi enti pubblici;
b) 
operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel territorio di rispettiva competenza, e non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
c) 
non agiscano in mercati concorrenziali né svolgano attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari della loro attività;
d) 
svolgano la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse ATL.
2. 
Possono partecipare alle ATL esclusivamente:
a) 
le province, la Regione e le camere di commercio;
b) 
gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
c) 
le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.
3. 
Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell'articolo 12, non può essere costituita più di un'ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
4. 
La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dalle ATL.
5. 
È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
6. 
È vietato ai partecipanti di cui al comma 2, lettera c) di vendere alle ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore delle stesse, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
7. 
Le ATL sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.
8. 
Spetta alle province l'attività di vigilanza sull'operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. L'eventuale perdita dei requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla Giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.
Art. 12. 
(Ambiti turisticamente rilevanti)
1. 
Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono considerate significative le seguenti tipologie di Comuni:
a) 
Comuni ricompresi nel territorio delle Comunità montane;
b) 
Comuni lacuali;
c) 
Comuni termali;
d) 
Comuni ricompresi nei comprensori collinari;
e) 
Comuni ricompresi nei territori di parchi naturali;
f) 
Città d'arte;
g) 
Comuni caratterizzati da significativi flussi di turismo d'affari;
h) 
Comuni caratterizzati da significativi elementi di attrattiva turistica sotto il profilo religioso, storico, artistico, archeologico, naturalistico o di altro genere non ricompresi tra quelli indicati nelle lettere precedenti.
2. 
Ai sensi dell' articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:
[12]
a) 
Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;
b) 
Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;
c) 
Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;
d) 
Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;
e) 
Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
f) 
Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
g) 
Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;
h) 
Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;
i) 
Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8;
l) 
Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;
m) 
Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.
3. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale , sentite le Province, approva l'elenco dei Comuni che fanno parte di ciascuno degli ambiti turisticamente rilevanti di cui al comma 2; con la stessa procedura si può procedere alla modifica dell'elenco.
[13]
Art. 13. 
(Uffici di informazione e di accoglienza turistica)
1. 
L'istituzione di Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT) e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a nulla osta della Giunta regionale.
2. 
Possono provvedere all'istituzione di IAT le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, gli enti locali, le associazioni turistiche "pro-loco".
3. 
Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono, con apposita convenzione, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche "pro-loco", ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonchè ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.
4. 
È riservato agli Uffici di informazione e di accoglienza turistica riconosciuti l'utilizzo del segno distintivo IAT conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.
Capo IV. 
INTERVENTI DI SOSTEGNO
Art. 14.[14] 
(Contributi per l'organizzazione turistica)
1. 
A copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, la Regione concede annualmente alle ATL contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 4. Le ATL possono, altresì, ricevere contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti, anche sotto forma di ripianamento del disavanzo di esercizio della gestione.
2. 
Le ATL possono concorrere alla erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica. In particolare, la Regione eroga tali contributi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. 
Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono applicabili anche all'organismo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
Art. 15. 
(Altri interventi per l'organizzazione turistica)
1. 
La Regione può, mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale al fine di agevolare l'assolvimento di loro compiti istitutivi.
[15]
Art. 15 bis.[16] 
(Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale)
1. 
La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale.
2. 
Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.
3. 
Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico.
[17]
Art. 15 ter.[18] 
(Procedure istruttorie)
1. 
La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, finanzia la realizzazione dei progetti di intervento per favorire, anche separatamente, il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici di interesse regionale di cui all'articolo 15 bis, comma 2.
2. 
Tali progetti di intervento devono contenere la valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche, della capacità di marketing e commercializzazione del prodotto e della redditività del contesto, nonché le modalità tecniche di finanziamento.
3. 
Le domande relative ai progetti di intervento sono presentate alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.
Art. 15 quater.[19] 
(Interventi finanziari a sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte)
1. 
La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, finanzia progetti finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming), realizzati dai soggetti di cui all'articolo 15 bis, comma 3.
2. 
Le domande relative ai progetti sono presentate alla Regione Piemonte entro il 30 aprile di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.
3. 
La Giunta regionale può inoltre attivare procedure o progetti finalizzati al sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming) con interventi mirati ai soggetti di cui all'articolo 15 bis, comma 3.
Art. 15 quinquies.[20] 
(Interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale)
1. 
I progetti di intervento di cui all'articolo 15 ter, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno carattere di priorità all'interno del programma annuale degli interventi di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).
2. 
Il programma annuale degli interventi di cui alla l.r. 18/1999 individua le modalità per l'approvazione ed il finanziamento di accordi di programma relativi ad interventi prevalentemente strutturali, sottoscritti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, comma 1.
3. 
Sono inoltre concessi finanziamenti in conto capitale ai soggetti indicati all'articolo 15 bis, comma 3, per la realizzazione delle azioni definite dall'articolo 15 bis, comma 1, al fine di integrare anche con interventi strutturali, di promozione e commercializzazione le tipologie previste dalla l.r. 18/1999.
Art. 15 sexies.[21] 
(Interventi a favore della formazione degli operatori)
1. 
La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, concede finanziamenti a centri ed istituti di formazione professionale che operano nel settore alberghiero per strutture e attrezzature e per la gestione di attività formative.
2. 
Sono inoltre concessi finanziamenti a favore delle agenzie formative, di cui all' articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, che organizzano corsi di formazione per le professioni turistiche di cui alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpinà).
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16. 
(Contributi per attività di pubblicità e propaganda turistica)
1. 
Sono concessi contributi ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni che operano senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale.
2. 
I contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in specifiche località del Piemonte che per la loro rilevanza o per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.
Art. 17. 
(Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico)
1. 
Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la vendita, compresa l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta.
2. 
I contributi possono essere concessi:
a) 
a cooperative, consorzi e società consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
b) 
a consorzi di secondo grado, composti da almeno cinque organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a), dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
c) 
ad Agenzie di viaggio e turismo consorziate o associate per l'attivazione dei programmi di cui al comma 1 che comportino la commercializzazione di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte.
3. 
Si può derogare al limite della disponibilità di mille posti letto qualora i programmi promozionali si riferiscano al prodotto agrituristico o a tipologie particolari di prodotti turistici ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.
3 bis. 
Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi turistici che sorgono nei comuni montani.
[22]
Capo V. 
SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
Art. 18. 
(Soppressione)
1. 
Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 sono soppresse contestualmente al riconoscimento delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.
Art. 19. 
(Successione)
1. 
In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo alle soppresse Aziende di promozione turistica subentra la Regione.
Art. 20. 
(Destinazione del patrimonio)
1. 
I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico conseguente già intestato alle Aziende di promozione turistica sono trasferiti secondo i seguenti criteri:
a) 
i beni immobili utilizzati come sedi di uffici amministrativi o degli Uffici di informazione e di accoglienza turistica ed i relativi beni mobili sono trasferiti al Comune in cui sono siti, ovvero alla Provincia nel caso in cui siano siti nel capoluogo di Provincia e la stessa ne faccia richiesta, con vincolo di destinazione prioritaria ad usi turistici e a funzioni di accoglienza turistica;
b) 
gli altri beni sono trasferiti alla Regione.
2. 
L'individuazione della destinazione dei singoli beni è disposta dalla Giunta regionale sulla base delle ricognizioni della consistenza patrimoniale effettuate dai Commissari liquidatori di cui all'articolo 21.
3. 
I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonchè i connessi oneri finanziari, sono attribuiti all'ente destinatario del bene.
Art. 21. 
(Commissario liquidatore)
1. 
Gli Amministratori straordinari delle Aziende di promozione turistica, nominati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1995, n. 85 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la funzione di Commissari liquidatori delle Aziende stesse.
2. 
Entro la data di cui all'articolo 18, comma 1, i Commissari liquidatori compiono i seguenti atti:
a) 
ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) 
ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) 
redazione del conto consuntivo.
3. 
I Commissari liquidatori compiono inoltre ogni atto loro demandato dalla Giunta regionale.
Art. 22. 
(Destinazione del personale)
1. 
Il personale di ruolo in servizio presso le Aziende di promozione turistica, di cui all'allegato A alla presente legge, alla data di soppressione delle Aziende stesse confluisce in un ruolo speciale transitorio della Regione e viene assegnato, provvisoriamente, d'intesa con le Amministrazioni interessate ed informate le Organizzazioni Sindacali, agli enti locali, per lo svolgimento di funzioni di informazione ed accoglienza turistica. In assenza della necessaria intesa, il predetto personale viene assegnato funzionalmente agli uffici della Regione competenti in materia di turismo.
2. 
Fino alla definitiva assegnazione di cui all'articolo 23, al personale confluito nel ruolo speciale di cui al comma 1 viene mantenuto il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite.
Art. 23. 
(Assegnazione definitiva del personale)
1. 
Il personale di cui all'articolo 22, comma 1, viene immesso, fatta salva la possibilità di trasferimento volontario presso gli enti locali, gli enti strumentali e dipendenti della Regione, comprese le Agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65 ), nel ruolo organico regionale ed assegnato funzionalmente, così come previsto dall'articolo 15, all'Agenzia per la promozione turistica e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale o, in subordine, agli enti locali per la gestione di servizi turistici o per l'attuazione di progetti di promozione dello sviluppo locale.
[23][24]
2. 
L'immissione in ruolo, nel rispetto delle posizioni economiche e giuridiche acquisite, compreso l'eventuale livello economico differenziato di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990), senza che sia intaccato il numero dei livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte, comporta l'incremento della dotazione organica del personale di ruolo della Giunta regionale, stabilita dall' articolo 48 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). Tale dotazione organica è pertanto incrementata di un numero di posti pari al personale da immettere. Le unità di personale sono aggiunte fino al riassorbimento ed i relativi posti in organico sono gradualmente eliminati a mano a mano che si verificano le cessazioni dal servizio di tale personale.
[25][26]
3. 
Il personale di cui al comma 1 può optare, entro tre anni dalla data di assegnazione funzionale all'Agenzia per la promozione turistica ed alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, per il trasferimento alle dipendenze delle Agenzie medesime.
4. 
Il personale trasferito all'Agenzia per la promozione turistica o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale può optare, ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 , per il mantenimento dell'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti da Amministrazioni pubbliche (INPDAP).
Capo VI. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME ABROGATIVE E SOSTITUTIVE
Art. 24. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge verranno istituiti in sede di predisposizione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, i seguenti capitoli di spesa:
a) 
"Spese per l'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica (articolo 3)";
b) 
"Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (articolo 14)".
2. 
Per gli interventi previsti agli articoli 16 e 17 vengono utilizzati rispettivamente i capitoli n. 14720 e n. 14730, già istituiti nel bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.
3. 
Le previsioni di spesa inerenti i capitoli di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 1997 e successivi saranno determinate con le relative leggi di bilancio.
4. 
La denominazione del capitolo n. 14600 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997, sarà così modificata: "Quota regionale per l'attuazione degli interventi di promozione turistica previsti da regolamenti comunitari".
4 bis. 
Per l'attuazione della presente legge, è altresì autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'anno 2002, la spesa di euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi), a cui si fa fronte istituendo il capitolo con la seguente denominazione: "Spesa di investimento per interventi di sostegno e realizzazione di prodotti turistici di interesse regionale di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quinquies" , in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 ter si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.
[27]
4 ter. 
Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 quater si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel capitolo 14600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
[28]
4 quater. 
Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 sexies si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 11520 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
[29]
Art. 25. 
(Abrogazione e sostituzione di norme)
1. 
A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica sono abrogati l'articolo 6 e i titoli III e IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e la legge regionale 22 maggio 1987, n. 29 .
2. 
Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.
[30]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 ottobre 1996
Enzo Ghigo

Allegato A 

(ALLEGATO A: PERSONALE DI RUOLO DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 22)) Qualifiche Numero dipendenti.

Dir. 2 8 3 7 14 6 38 4 26.


Note:

[1] Le modifiche al testo introdotte dalla l.r.13/2006 entrano in vigore a decorrere dall'incorporazione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2006.

[2] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[3] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "'dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte e" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[4] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 le parole "dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all'articolo 6," sono state sostituite dalle parole "della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[5] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 le parole "dall'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[6] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte" sono state soppresse ad opera dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[7] Il comma 5 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[8] L'articolo 5 è stato sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 22 del 2009.

[9] Il Capo II è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[10] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "e raccordandosi in un ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica" sono state soppresse ad opera dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[11] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 del 2011.

[12] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 del 2000.

[13] Nel comma 3 dell'articolo 12 le parole "Consiglio regionale" sono state sostituite dalle parole "Giunta regionale" ad opera del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2002.

[14] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 10 del 2011.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "dell'Agenzia per la promozione turistica e" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[16] L'articolo 15 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2002.

[17] Nel comma 3 dell'articolo 15 bis le parole "l'Agenzia per la promozione turistica di cui all'articolo 6, " sono state sostituite dalle parole "la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.

[18] L'articolo 15 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 del 2002.

[19] L'articolo 15 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2002.

[20] L'articolo 15 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2002.

[21] L'articolo 15 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2002.

[22] Il comma 3 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 17 del 2013.

[23] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1998.

[24] Quanto disposto in questo comma esplica la sua efficacia entro il 15 dicembre 1998.

[25] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1998.

[26] Quanto disposto in questo comma esplica la sua efficacia entro il 15 dicembre 1998.

[27] Il comma 4 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2002.

[28] Il comma 4 ter dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2002.

[29] Il comma 4 quater dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2002.

[30] Nel comma 2 dell'articolo 25 le parole "'all'Agenzia per la promozione turistica" sono state sostituite dalle parole "alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2006.