Legge regionale n. 74 del 07 ottobre 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 'Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambiente ospedaliero '".
(B.U. 16 ottobre 1996, n. 42)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
1.
Ai membri della Commissione consultiva regionale, compresi gli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire centomila.
2.
Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 'Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale '.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. n. 3/1987 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge previsti in lire diciotto milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 ottobre 1996
Enzo Ghigo