Art. 53.
1.
Fermo restando quanto altro previsto dall'
articolo 31 della legge 157/1992
, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a)
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
b)
uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
c)
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d)
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
e)
cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
f)
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
g)
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
h)
cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
i)
cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
l)
abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
m)
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrative da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
n)
posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
o)
caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
p)
abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
q)
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'
articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992
: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
r)
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
s)
violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
t)
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
u)
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
v)
altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
z)
abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
aa)
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
bb)
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
cc)
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
dd)
addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ee)
addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ff)
uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in più;
gg)
mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
hh)
immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione è da lire 1 milione a lire 6 milioni;
ii)
immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ll)
omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
nn)
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'
articolo 635 del codice penale
;
oo)
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
pp)
uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
qq)
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.