Legge regionale n. 69 del 04 settembre 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 : 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere '".
(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 dopo le parole: "
ai sensi dell'articolo 4
" sono inserite le seguenti: "
e del comma 1 bis del presente articolo
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente: "
1 bis.
La quota prevista per il finanziamento dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti viene ripartita alle Unità sanitarie locali (USL), alle quali è riconducibile l'inserimento degli assistiti nelle strutture.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/1995 sono inseriti i seguenti commi: "
4.
Le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 richiedono all'assessorato regionale competente l'ammissione al finanziamento, nei termini del programma regionale di cui al comma 2, allegando il progetto preliminare, ai sensi dell' articolo 16, comma 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109 , e il relativo atto formale di approvazione dell'intervento da realizzare con la conseguente copertura finanziaria.
5.
I finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei medesimi per ciascun intervento e i termini inderogabili di presentazione del progetto definitivo.
6.
I finanziamenti per le opere sono concessi ed erogati secondo le modalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 , mentre i finanziamenti per l'acquisizione di immobile o attrezzature possono essere erogati in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi. Le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 erogano i pagamenti ai creditori secondo le disposizioni di legge vigenti.
7.
Spetta ai Servizi difesa opere pubbliche, competenti per territorio, la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui al presente articolo.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 8/1995 è sostituito dal seguente: "
1.
Il direttore generale può provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, se l'alienazione è già prevista in un provvedimento programmatorio oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, in ogni altro caso previa specifica autorizzazione della Giunta regionale se trattasi di beni immobili ovvero di beni mobili del valore superiore ai duecento milioni.
".
2. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 8/1995 sono abrogate le parole: "
ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale
".
Art. 4. 
1. 
La rubrica del capo I del Titolo III della l.r. 8/1995 è sostituita dalla seguente: "
Fornitura di beni e servizi ed appalto di opere
".
2. 
La rubrica dell' articolo 16 della l.r. 8/1995 è sostituita dalla seguente: "
Beni, servizi, opere pubbliche e concessioni
".
3. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente: "
Art. 16 bis.
(Trattativa privata)
1.
Per le USL e le Aziende ospedaliere (AO) è ammesso, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata interpellando più persone o ditte ritenute idonee:
a)
quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;
b)
per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c)
per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione richiesti;
d)
quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione a condizione che l'urgenza non sia imputabile a ritardi o inadempimenti dovuti all'Ente stesso;
e)
quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria.
".
Art. 5. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente: "
2 bis.
Ai sensi dell' articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la funzione di commissario liquidatore delle preesistenti USL è attribuita al direttore generale al quale è stata affidata, ai sensi del presente articolo, la gestione stralcio delle partite 1994 precedenti.
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 8/1995 è sostituito dal seguente: "
1.
Fino al 31 dicembre 1996 il bilancio, la contabilità finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1996 che dovrà essere assoggettato al controllo della Giunta regionale.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 8/1995 dopo le parole "
Il bilancio di previsione 1995
" sono inserite le seguenti: "
e 1996
".
Art. 7. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 8/1995 dopo la parola "
riferimenti
" sono inserite le seguenti: "
al Presidente del comitato di gestione
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996
Enzo Ghigo.