Legge regionale n. 62 del 13 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell' articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche)".
(B.U. 21 agosto 1996, n. 34)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla Società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 0 (zero) a lire 10 miliardi 300 milioni.
Art. 2. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 680 milioni. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato ''Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Società per Azioni Expo 2000 '' e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi 680 milioni.
Art. 3.[1] 
(...)
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1996
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino

Note: