Legge regionale n. 56 del 06 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Sede centrale operativa del Museo ferroviario Piemontese".
(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Terreno)
1. 
La sede operativa principale del Museo Ferroviario Piemontese verrà realizzata in Savigliano, su terreno già individuato dal Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) situato fra il bivio delle ferrovie Torino-Savona e Savigliano-Saluzzo, che verrà acquisito e messo a disposizione da parte del Comune di Savigliano.
Art. 2. 
(Edifici e strutture)
1. 
Gli elementi da realizzare indicativamente in via prioritaria sono:
a) 
le officine per la manutenzione e per la riparazione dei rotabili;
b) 
la piattaforma girevole, gli scambi ed i binari di servizio raccordati con la ferrovia Savigliano-Saluzzo;
c) 
le rimesse per il materiale rotabile;
d) 
i servizi annessi;
e) 
la palazzina uffici.
2. 
In un secondo tempo, potranno essere realizzati:
a) 
i padiglioni espositivi;
b) 
le sale riunioni e la biblioteca;
c) 
i servizi di accoglienza e vari.
Art. 3. 
(Realizzazione)
1. 
La realizzazione del Museo avverrà a cura e carico dell'associazione "Museo ferroviario Piemontese", istituita in forza della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo ferroviario Piemontese), che verrà finanziata dalla Regione Piemonte per l'importo di lire tre miliardi in tre anni e precisamente:
a) 
lire 1.000.000.000 per l'anno 1996;
b) 
lire 1.000.000.000 per l'anno 1997;
c) 
lire 1.000.000.000 per l'anno 1998.
2. 
Sarà cura dell'associazione reperire altre fonti di finanziamento da Enti locali, fondazioni, associazioni e privati per il completamento dell'opera.
3. 
L'erogazione del finanziamento per la realizzazione degli edifici e delle strutture avviene con le seguenti modalità: Lire 500.000.000 successivamente all'entrata in vigore della presente legge e dietro presentazione di istanza da parte dell'associazione "Museo ferroviario piemontese". Entro 120 giorni dall'erogazione del primo contributo il Museo è tenuto a presentare documentazione attestante la disponibilità immediata o futura dell'area e il progetto di massima di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" delle opere da realizzare nell'area stessa per un importo complessivo di almeno 3.000.000.000 ivi comprese le spese tecniche e fiscali. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti e con propri provvedimenti determina le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 4. 
(Materiale rotabile)
1. 
Per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in efficienza del materiale rotabile, nonchè per l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad effettuare in economia i lavori suddetti, nonchè per l'allestimento museale l'associazione "Museo Ferroviario Piemontese" riceverà un fondo di dotazione di lire 600.000.000. Il fondo è erogato dalla Regione Piemonte con le seguenti modalità: lire 200.000.000 nel 1996, 1997, 1998.
Art. 5. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, la spesa di lire 1.200.000.000 per un totale complessivo nel triennio di lire 3.600.000.000.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, di un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione della sede in Savigliano del Museo ferroviario Piemontese istituito con l.r. 45/1978 , nonchè per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in efficienza del materiale rotabile" e con la dotazione di lire 1.200.000.000.
3. 
Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1996 si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte ai sottonotati capitoli del bilancio 1996 e precisamente:
a) 
lire 200.000.000 dal capitolo 11725 "Contributi ad Enti locali, Enti ed Istituzioni culturali del Piemonte per la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti culturali, ( legge regionale 28 luglio 1978, n. 58 , art. 7)";
b) 
lire 200.000.000 dal capitolo 20400 "Contributi in conto capitale ad Enti locali ed Istituzioni culturali per interventi edilizi a favore di musei e biblioteche ( Legge 21 dicembre 1961, n. 1552 ; artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 ; art. 19, legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 e legge regionale 68/94 )";
c) 
lire 400.000.000 dal capitolo 20930 "Contributi a Enti Locali per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva ( legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 e legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 )";
d) 
lire 400.000.000 dal capitolo 25020 "Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati ( legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 )".
4. 
Alla copertura degli oneri per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996
Enzo Ghigo