Legge regionale n. 52 del 01 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Adeguamento delle competenze trasferite alle Regioni in materia di parcheggi".
(B.U. 07 agosto 1996, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge ha lo scopo di attuare il programma regionale per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 attraverso la disciplina delle competenze trasferite alle Regioni dall' articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall' articolo 3, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , inerente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Art. 2. 
(Ambito di intervento della legge)
1. 
Le presenti disposizioni si applicano agli interventi per la realizzazione dei Programmi Urbani dei Parcheggi di cui agli articoli 3 e 6 della legge. 122/1989.
Art. 3. 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi previsti dalla legge 122/1989 trasferiti alla Regione e dall' articolo 3, comma 1, della legge 549/1995 per la realizzazione del programma dei parcheggi, possono essere erogati in dieci annualità con le procedure indicate all' articolo 4 della legge 122/1989 o, previo accordo con il Comune competente e compatibilmente con le disponibilità sui relativi capitoli di bilancio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 
I contributi sono corrisposti a favore dei Comuni.
3. 
Al fine di garantire la fattibilità economica degli interventi nei parcheggi solo parzialmente destinati ad uso pubblico è consentita la cessione di posti ad altri soggetti, anche mediante trasferimento del diritto di superficie, fino ad una percentuale massima del 40 per cento.
4. 
Qualora il costo per posto auto sia inferiore al costo standard il soggetto realizzatore dell'opera può utilizzare la differenza per il completamento delle opere accessorie necessarie alla funzionalità e fruibilità dell'impianto.
Art. 4. 
(Adempimenti della Giunta regionale)
1. 
La Giunta regionale provvede periodicamente:
a) 
all'aggiornamento dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento;
b) 
ad approvare, quando necessario, speciale schema-tipo di convenzione di cui all' articolo 5 della legge 122/1989 sulla base delle modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.
Art. 5. 
(Disciplina attuativa)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con propria deliberazione:
a) 
i criteri di priorità per l'ammissione ai finanziamenti;
b) 
le procedure per l'erogazione dei contributi;
c) 
le modalità e le garanzie con cui il beneficiario deve assicurare il regolare stato di avanzamento dei lavori, l'inizio e la regolare prosecuzione nella gestione del servizio, nonchè le modalità per la vigilanza ed il controllo su quest'ultima;
d) 
le modalità di verifica di tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei progetti nei tempi stabiliti;
e) 
le modalità per la sospensione o revoca del contributo nel caso di inadempienze e irregolarità nell'avanzamento lavori o nella gestione del servizio.
Art. 6. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per la concessione dei contributi costanti, di durata non superiore agli anni dieci, sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 22 miliardi 780 milioni a partire dall'anno finanziario 1996.
2. 
Le disponibilità finanziarie per sostenere gli oneri di cui al comma 1 sono già iscritte ai capitoli 25204 e 25206 del bilancio per l'anno finanziario 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 agosto 1996
Enzo Ghigo