Legge regionale n. 50 del 24 luglio 1996  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 'Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 ' - Norme per l'attività dei laboratori".
(B.U. 31 luglio 1996, n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 , è sostituito dal seguente: "
8.
È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operante sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilità del trasferimento e le relative modalità, nonchè le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
".
Art. 2. 
1. 
Al comma sesto dell'art. 5 della l.r. 55/87 , così come modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 43 , aggiungere dopo la dicitura " " la frase "
e successive modificazioni e integrazioni
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 1996
Enzo Ghigo