Legge regionale n. 44 del 09 luglio 1996  ( Versione vigente )
"Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte".
(B.U. 17 luglio 1996, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
È istituita la Consulta delle elette del Piemonte che ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2. 
1. 
La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:
a) 
rendere le elette nelle Assemblee e negli Organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
b) 
aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;
c) 
offrire informazione e collaborazione all'interno ed all'esterno della Consulta stessa;
d) 
creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
e) 
determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;
f) 
promuovere la presenza femminile negli Organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
g) 
agevolare i contatti con le Istituzioni;
h) 
valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
i) 
sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la Società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.
Art. 3. 
1. 
La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, le Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni Pari Opportunità e le consigliere di Parità.
2. 
L'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle elette sono demandati a successivo provvedimento deliberativo.
Art. 4. 
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.
Art. 5. 
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la spesa, presunta di lire 50.000.000, è imputabile al capitolo 10220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, che presenta adeguata disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 luglio 1996
Enzo Ghigo