Legge regionale n. 37 del 03 luglio 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 'Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ' e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature".
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1990, N. 13 'DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI '
Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Definizioni generali)
1.
Ai fini della presente legge si definisce:
a)
pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli enti di cui all' articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ''Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento '';
b)
impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche od ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici;
c)
volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'autorità competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico;
d)
scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto, non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio dell'agricoltura;
e)
utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini agronomici;
f)
volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorità competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;
g)
P.R.Q.A.: il Piano regionale per la qualità delle acque approvato dal Consiglio regionale, in applicazione dell' articolo 8 della legge 319/1976 , con deliberazione 1° aprile 1981, n. 107-2905 e sue successive revisioni
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 7 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Scarichi in pubblica fognatura dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione derivanti da insediamenti produttivi)
1.
I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.
2.
Le norme, le prescrizioni regolamentari e i criteri per la determinazione dei limiti di accettabilità di cui al comma 1 sono stabiliti:
a)
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione già funzionanti;
b)
entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3.
Non sono ammesse deroghe per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui all'Allegato I della deliberazione del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.
4.
Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi sono rilasciate unicamente dagli enti gestori dell'impianto di depurazione terminale
".
2. 
Le autorizzazioni di cui all' articolo 7, comma 4, della l.r. 13/1990 rilasciate da soggetti diversi dall'ente gestore dell'impianto di depurazione sono trasmesse al suddetto ente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di essere riesaminate e confermate o revocate dallo stesso.
Art. 3. 
1. 
L' articolo 9 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli)
1.
Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorità competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:
a)
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
b)
prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.
2.
L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilità di cui agli articoli 10 e 11.
3.
L'autorizzazione è rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati a impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilità cui è assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.
4.
L'autorità competente al controllo esercita le proprie funzioni avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.
5.
Il controllo sulla qualità degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovrà essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualità dei reflui in ingresso all'impianto
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
4.
L'autorità competente al controllo attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente
".
Art. 5.[1] 
(...)
Art. 6. 
1. 
L' articolo 19 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 19.
(Disciplina degli scarichi della classe B)
1.
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
a)
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a un millimetro;
b)
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66 .
2.
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fin dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato dalla l.r. 66/1994 .
3.
Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati sono sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 .
4.
Per gli insediamenti civili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) e per gli insediamenti civili equiparati agli esistenti aventi le stesse caratteristiche, lo scarico puntuale è sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.
5.
Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 , ad eccezione degli insediamenti aventi le stesse caratteristiche degli insediamenti richiamati al comma 4, per i quali vale, fino dall'attivazione, la disciplina del medesimo comma
".
Art. 7. 
1. 
L' articolo 21 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 21.
(Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:
a)
i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate ai letami le feci, le urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami, nonchè il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
b)
i liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio, nonchè le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche.
2.
L'utilizzazione in agricoltura dei letami, così come definiti al comma 1 e da intendersi come sole materie fecali, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, nè del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ''Attuazione delle Direttive CEE n. 74/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi ''.
3.
L'utilizzazione in agricoltura dei liquami, così come definiti al comma 1, rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 .
4.
Con apposita legge regionale sono disciplinate le attività di utilizzazione in agricoltura degli effluenti di cui ai commi 2 e 3 al fine di prevenirne gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, consentendo nel contempo la loro corretta utilizzazione agronomica
".
Capo II. 
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER TALUNE TIPOLOGIE DI SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI EQUIPARATI AGLI ESISTENTI E PER GLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 8. 
1. 
Le sanzioni amministrative previste dall' articolo 21, comma 5 della legge 319/1976 , così come modificato dall' articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 , convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 ''Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature '', per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli insediamenti civili appartenenti alle classificazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 13/1990 che, ancorchè qualificabili equiparati agli esistenti, non hanno presentato la domanda di autorizzazione prevista dall' articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1990 per la suddetta tipologia di scarico, qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[2]
2. 
Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all' articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. 
1. 
Le sanzioni amministrative previste dall' articolo 21, comma 5 della legge 319/1976 , così come modificato dall' articolo 6 del d.l. 79/1995 , convertito dalla legge 172/1995 , per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli scarichi delle pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 ''Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni '', qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[3]
2. 
Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 1994 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III. 
TRANSITORIETÀ ED URGENZA
Art. 10. 
1. 
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all' articolo 21, comma 4, della l.r. 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le seguenti disposizioni:
a) 
le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si intendono rilasciate ai sensi della legge 319/1976 e sono prorogate sino al 31 dicembre 1996, se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino al 30 giugno 1997, se in essere alla stessa data; le Province determinano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i tempi entro i quali devono essere presentate alle Province stesse le domande di rinnovo, fatte salve le istanze già presentate, le quali sono da intendersi valide ai sensi della presente disposizione;
b) 
per gli insediamenti di cui all' articolo 15, comma 2, lettera b) della l.r. 13/1990 restano valide le notificazioni ivi previste;
c) 
possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di mille milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per il rame e di duemila 500 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per lo zinco, fermo restando che non devono contenere sostanze estranee alla normale attività di allevamento;
d) 
per quanto non in contrasto con la presente legge, restano valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 del 2003.

[2] La l.r. 10/1997 proroga i termini previsti in questo comma sino al 31 dicembre 1997.

[3] La l.r. 10/1997 proroga i termini previsti in questo comma sino al 31 dicembre 1997.