"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale '".
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 30 bis nella
legge regionale 13 aprile 1995, n. 63
)
1.
Dopo l'
articolo 30 della l.r. 63/1995 è aggiunto l'articolo 30 bis: "
(Centri di formazione professionale)
Sino alla costituzione delle società consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1998, la Regione Piemonte continua ad avere titolarità nella gestione delle attività di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali ".
Art. 30 bis.
1.
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 30 ter nella
l.r. 63/1995
)
1.
Dopo l'
articolo 30 della l.r. 63/1995 è aggiunto l'articolo 30 ter: "
(Sopravvivenza di norme relative all'attività dei Centri)
Per le attività di cui all'articolo 30 bis restano in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25 bis e 30 della
legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina dell'attività di formazione professionale), così come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8 ".
Art. 30 ter.
1.
Art. 3.
(Sostituzione del
comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 63/1995
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 63/1995 è sostituito dal seguente: "
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
l.r. 8/1980 , così come modificata dalle
l.r. 49/1980, 50 /1984, 10/1988 e 8/1990, salvo quanto disposto dall'articolo 30 ter ".
2.
Art. 4.
(Norma abrogativa)
1.
È abrogata la
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 (Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ).
Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 45 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 luglio 1996
Enzo Ghigo