"Promozione dello scambio di pubblicità alla pari tra Comuni e Province".
(B.U. 08 maggio 1996, n. 19)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Al fine di promuovere la massima conoscenza delle specificità locali e valorizzare le risorse e le opportunità offerte dalle varie aree del Piemonte è incentivato lo scambio di pubblicità alla pari tra Comuni e Province, secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
.
2.
La Regione Piemonte sostiene le iniziative di cui al comma 1 nell'ambito dei propri programmi di promozione delle attività culturali, artigianali, agricole, enogastronomiche, turistiche e fieristiche.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 aprile 1996
Enzo Ghigo