La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 96 della legge regionale 19 del 2018; successivamente l'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20 del 2018. Le due leggi entrano in vigore lo stesso giorno
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 13 del 2020.
[4] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 19 del 2018.
[5] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20 del 2018.
[6] Nel comma 2 dell'articolo l'alinea è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 del 2013.
[7] La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 3 del 2013.