Legge regionale n. 22 del 30 aprile 1996  ( Versione vigente )
"Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee".
(B.U. 08 maggio 1996, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell' articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.
2. 
Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
3. 
Rientrano nelle finalità della presente legge tutte le iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire il riequilibrio dei prelievi idrici dalle falde sotterranee con priorità dell'uso potabile rispetto agli altri usi.
4. 
Per il conseguimento delle suddette finalità la Regione Piemonte promuove la realizzazione di attività tecnico-scientifiche e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilità naturali che gli effetti sulla qualità e sulla quantità determinati dalle modalità di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.
Art. 2.[1] 
(Tutela della Pubblica Amministrazione)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.
2. 
Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
3. 
Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.
4. 
Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo.
5. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all' articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
6. 
Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.
7. 
La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. ".
Art. 3. 
(Catasto pozzi, sorgenti e piezometri)
1. 
Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonchè per finalità di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi, sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee e che costituisce parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche).
2. 
Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualità delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantità di acqua utilizzata, nonchè alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.
3. 
La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure approvati dalla Giunta regionale. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.
Art. 4.[2] 
(Riserva delle acque da falde profonde)
1. 
Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso potabile, ad eccezione di quelle individuate dal Piano di tutela delle acque di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in quanto, in base alla vigente normativa, non destinabili a tale uso per le loro caratteristiche chimiche naturali.
[3]
2. 
La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
Art. 5. 
(Uso domestico delle acque sotterranee)
1. 
Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche e integrazioni, può utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi ad attività produttive.
2. 
Per finalità conoscitive e di controllo, il Sindaco trasmette all'autorità competente copia dell'autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui all'articolo 3, comma 3.
3. 
L'uso potabile può essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte.
4. 
L'uso delle acque delle falde profonde può essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
[4]
5. 
L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute può essere consentita per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
6. 
Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).
Art. 6. 
(Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici)
1. 
L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è assentita dall'autorità competente, secondo le procedure di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come integrate dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della legge 183/1989 .
2. 
La quantità di acqua assentita deve tener conto delle reali potenzialità della falda freatica, della capacità di ricarica della stessa nonchè delle migliori tecnologie disponibili, ed è commisurata:
a) 
per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita;
b) 
per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entità della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione;
c) 
per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico sanitari;
d) 
per tutti gli altri usi, ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento.
3. 
Per gli usi industriali l'autorità competente indica la quantità di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua assentito e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessità igienico sanitarie.
Art. 7. 
(Procedure per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici)
1. 
La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica è presentata all'autorità competente con allegati:
a) 
il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la quantità d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte;
b) 
il progetto del pozzo;
c) 
lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) 
l'indicazione del professionista abilitato cui è affidata la direzione dei lavori.
2. 
I contenuti della documentazione di cui al comma 1 sono meglio precisati con deliberazione della Giunta Regionale.
3. 
Qualora l'autorità competente riconosca la domanda inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la dichiara inammissibile.
4. 
Per le acque sotterranee che hanno assunto natura pubblica ai sensi della legislazione vigente, qualora il quantitativo di acqua richiesto configuri una piccola derivazione, il richiedente integra la domanda per la ricerca con l'istanza di concessione di derivazione; in tal caso l'autorità competente provvede alla pubblicazione della domanda nelle forme previste dall'articolo 7 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e dall' articolo 23 della legge 36/1994 , con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione alla ricerca e utilizzazione del quantitativo di acqua richiesto.
5. 
L'autorità competente provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostano motivi di pubblico interesse, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere.
6. 
Con il provvedimento di cui al comma 5 è autorizzata la ricerca di acque di falda freatica tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento. L'autorizzazione stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente.
7. 
Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorità competente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
8. 
L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:
a) 
quando non siano stati avviati i lavori nel termine di centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;
b) 
quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centottanta giorni senza che siano intervenute documentate cause di forza maggiore;
c) 
in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
d) 
qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona.
9. 
Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori invia all'autorità competente una dettagliata relazione finale con allegate la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al Catasto di cui all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in particolare riferisce in ordine a:
a) 
andamento generale dei lavori;
b) 
stratigrafia dei terreni attraversati;
c) 
risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;
d) 
idoneità delle acque reperite in relazione all'uso previsto.
10. 
Nei casi previsti dal comma 4, il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute il quale, per gli usi industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.
11. 
L'autorità competente provvede in merito alla concessione per l'utilizzazione di acqua da falda freatica. Le modalità e le condizioni dell'esercizio della derivazione sono stabilite nel disciplinare di concessione previsto dall'articolo 16 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 .
Art. 8.[5] 
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde profonde per uso potabile)
1. 
Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque da falde profonde ad uso potabile valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7.
[6]
2. 
Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta all'articolo 7, comma 1 con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.
3. 
L'utilizzazione ai fini potabili è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 236/1988 . A tal fine il richiedente deve presentare alla Regione, sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilità e del rischio delle acque captate con la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/1988 .
4. 
Gli enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di presa, acquisiscono in proprietà la zona di rispetto delimitata a norma dell' articolo 6 del D.P.R. 236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con il proprietario o con il fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante. La convenzione disciplina le attività agricole consentite e prevede la corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un modello di convenzione e individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo.
5. 
Nel provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia sono contenute le prescrizioni relative alla tutela del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
6. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda freatica.
Art. 9. 
(Ulteriori disposizioni per le utenze agricole)
1. 
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli può essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede previa verifica della congruità del quantitativo di acqua richiesto con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche climatiche della zona ed ai metodi di irrigazione adottati.
2. 
Le domande di nuove utenze sono accolte solo se non risulta possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
3. 
In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a soddisfare i fabbisogni di più utenti associati fra di loro, rispetto alla domanda del singolo utente, a parità di superficie da irrigare.
4. 
Per finalità conoscitive e di controllo delle acque sotterranee ed in particolare delle utenze agricole, la Regione può avvalersi della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.
Art. 10. 
(Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici)
1. 
L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.
2. 
Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorità competente ha facoltà di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.
3. 
Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. Lo stesso obbligo è prescritto per altri usi in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di criteri definiti con deliberazioni della Giunta regionale.
4. 
Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Pubblica Amministrazione.
5. 
Tutti i soggetti che per finalità proprie o per obblighi della pubblica amministrazione gestiscano piezometri sono tenuti a comunicare all'autorità competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.
6. 
Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, l'autorità competente può autorizzare nuove concessioni dalle preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la disponibilità naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le modalità di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.
7. 
Nei casi di decadenza, mancato rinnovo o rinuncia della concessione l'utente provvede, entro centoventi giorni e a proprie spese, allo smantellamento delle opere di captazione; scaduti i termini, in caso di inosservanza, l'autorità competente interviene in via sostitutiva, fatto salvo il diritto di rivalsa, per coprire gli oneri sostenuti. In caso di inadempienza l'utente incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c).
Art. 11.[7] 
(...)
Art. 12. 
(Piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano)
1. 
Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con riferimento alle porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Regione, d'intesa con la Provincia territorialmente competente, redige, anche per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, di seguito denominato piano, che individua:
a) 
le aree di interesse sovraccomunale da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse;
b) 
le zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.P.R. n. 236/1988 .
2. 
Nel piano sono evidenziati la vulnerabilità delle risorse idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio per le risorse idriche nonchè le situazioni di eventuale incompatibilità o che richiedano interventi per la tutela delle acque e sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio che possono interessare gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
3. 
Il piano, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato secondo le procedure previste dall' articolo 7 della L.R. 56/1977 .
4. 
Le previsioni del piano, come conseguenza di quanto previsto al comma 3, costituiscono aggiornamento ed integrazione del piano regionale qualità delle acque.
5. 
Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute nello stesso, secondo quanto previsto dall' articolo 58, comma 1 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13.[8] 
(...)
Art. 14. 
(Disposizioni finali)
1. 
Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica si applicano, ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.P.R. 616/1977 , alle piccole derivazioni.
2. 
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.
Art. 15. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le leggi regionali 12 aprile 1994, n. 4 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e 20 novembre 1995, n. 82 (Modifica alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).
Art. 16. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2003.

[2] Nell'articolo 4 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2003.

[3] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2003.

[4] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2003.

[5] Nell'articolo 8 le la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 del 2003.

[6] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 del 2003.

[7] L'art. 11 è stato abrogato dal coomma 2 dell'art 6 del r.r. 4/2001 in quanto materia delegificata ai sensi dell'art. 2 della l.r. 61/2000

[8] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.