La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2003.
[2] Nell'articolo 4 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2003.
[3] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2003.
[4] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2003.
[5] Nell'articolo 8 le la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 del 2003.
[6] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 del 2003.
[7] L'art. 11 è stato abrogato dal coomma 2 dell'art 6 del r.r. 4/2001 in quanto materia delegificata ai sensi dell'art. 2 della l.r. 61/2000
[8] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.