Legge regionale n. 19 del 30 aprile 1996  ( Versione vigente )
"Adeguamento alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 nonchè disposizioni inerenti il Consiglio regionale, il Fondo Investimenti Piemonte e il cofinanziamento di regolamenti comunitari."
(B.U. 08 maggio 1996, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di adeguare alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 ''Misure di razionalizzazione della finanza pubblica '', il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, negli stati di previsione, approvati con la legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 ''Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 '', sono introdotte le modificazioni riportate nell'allegato A.
2. 
L'allegato A tiene anche conto di variazioni necessarie per il funzionamento del Consiglio Regionale, per il completamento del Fondo Investimenti Piemonte (FIP) per l'anno 1996 e per assicurare le quote di cofinanziamento per gli anni 1995 e 1996.
Art. 2. 
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)
1. 
L'autorizzazione a contrarre mutui inserita nell' articolo 6 della legge regionale 7/1996 , è incrementata di lire 75 miliardi.
2. 
L'incremento previsto dal comma 1 è utilizzato per la copertura degli aumenti degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli: 20947, 20948, 20975, 20998, 23294, 23324, 23326, 23348, 23600, 25656, 26741, 27160 e 27170.
3. 
Valgono le condizioni di tasso e di tempo indicate nell' articolo 6 della legge regionale 7/1996 .
4. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti su indicati, previsti in lire 11 miliardi 14 milioni per l'anno finanziario 1997 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1996-1998.
Art. 3. 
(Integrazione dei Fondi Globali)
1. 
Il Fondo globale di parte corrente di cui al capitolo n. 15910 è aumentato di lire 7 miliardi 700 milioni.
2. 
Il Fondo globale di parte investimenti di cui al capitolo n. 27170 è aumentato di lire 11 miliardi.
3. 
Gli incrementi indicati ai commi 1 e 2 sono collegati con il disegno di legge che disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 4. 
(Applicazione del FIP)
1. 
Il FIP di cui al capitolo n. 27160 è aumentato, quale quota da destinare dopo l'approvazione del Piano regionale di sviluppo, di lire 35 miliardi 500 milioni.
2. 
Le schede FIP approvate con la legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e relative ai seguenti Settori: Termalismo e Turismo, sono sostituite dalle schede di cui all'allegato B della presente legge.
3. 
Gli effetti della presente legge, per quanto concerne i termini di presentazione delle domande relative al FIP- schede Turismo e Termalismo -, decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE.
Art. 5. 
(Variazioni compensative)
1. 
L' articolo 26 della legge regionale 7/1996 è integrato con le seguenti coppie di capitoli: 20947-20975; 20948-20998.
Art. 6. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996
Enzo Ghigo