La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "dal Consiglio" sono state sostituite dalle parole "dalla giunta" e le parole "il Consiglio" sono state sostituite dalle parole "la giunta" ad opera del comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 3 del 2013.
[2] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[3] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[4] Il comma 4 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[5] Il comma 7 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[6] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "del Consiglio" sono state sostituite dalle parole "della giunta" ad opera del comma 2 dell'articolo 82 della legge regionale 3 del 2013.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 3 del 2013.