Legge regionale n. 15 del 28 marzo 1996  ( Versione vigente )
"Progetto Stati Generali del Piemonte"
(B.U. 03 aprile 1996, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione a quanto previsto dal proprio Statuto , promuove un progetto, denominato Stati Generali del Piemonte, cui partecipano il Consiglio regionale e soggetti rappresentativi della collettività piemontese.
2. 
Il progetto degli Stati Generali del Piemonte ha lo scopo di contribuire alla lettura complessiva della realtà regionale ed alla elaborazione di proposte in ordine alle problematiche di maggior rilevanza ed attualità, nella prospettiva dello sviluppo della comunità piemontese.
3. 
Per realizzare tale progetto, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività finalizzate a diffondere ed approfondire la conoscenza del patrimonio antropologico, storico, culturale e scientifico della Regione, mediante convegni, ricerche, mostre, pubblicazioni, e ogni altro strumento atto a favorire la riflessione della comunità piemontese sulle proprie espressioni socio-economiche, politiche, istituzionali, culturali e sulle sue possibilità di sviluppo.
Art. 2. 
1. 
Le iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono realizzate sulla base di un Documento programmatico degli Stati generali approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3. 
1. 
Per definire e realizzare il programma delle attività promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per gli Stati Generali sono costituiti i seguenti organismi:
a) 
il Consiglio degli Stati Generali;
b) 
il Comitato culturale;
c) 
il Comitato tecnico.
2. 
Il programma di cui al comma 1 si articola in un programma triennale di massima e programmi annuali.
Art. 4. 
1. 
Il Consiglio degli Stati Generali, è composto dal Presidente del Consiglio regionale, dall'Assessore alla Cultura della Regione, dai rappresentanti dei gruppi del Consiglio regionale, dai rappresentanti legali degli Enti locali più rilevanti, degli Atenei piemontesi, delle organizzazioni e delle associazioni di categoria, delle istituzioni più significative della società piemontese.
2. 
Il Consiglio degli Stati Generali è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.
3. 
Il Consiglio degli Stati Generali approva e aggiorna, sulla base delle proposte formulate dal Comitato culturale, il programma triennale e i programmi annuali degli Stati Generali.
4. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le istituzioni, le associazioni e gli Enti che compongono il Consiglio degli Stati Generali.
5. 
Il Consiglio degli Stati Generali nomina un suo Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.
6. 
La vicepresidenza è assunta da un rappresentante degli Enti locali, di cui al comma 1.
7. 
Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio e ne cura gli aspetti organizzativi in rapporto con l'Ufficio di Presidenza.
Art. 5. 
1. 
Il Comitato culturale formula il programma di iniziative sulla base del Documento programmatico; sollecita e raccoglie le proposte che sono avanzate dalla comunità piemontese; definisce gli indirizzi per la realizzazione delle iniziative stesse.
2. 
Il Comitato culturale è formato da un numero di componenti non superiore a dieci, individuati dal Comitato esecutivo tra personalità di spiccato rilievo sociale, culturale e scientifico.
Art. 6. 
1. 
Il Comitato tecnico è formato da funzionari regionali individuati dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 7. 
1. 
La realizzazione del programma degli Stati Generali è di competenza del Consiglio regionale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza assume tutte le deliberazioni necessarie per la realizzazione delle iniziative proprie e per la partecipazione, il sostegno e l'adesione a quelle realizzate da altri enti e organismi, comprese nel Documento programmatico di cui all'articolo 2.
2. 
Per la realizzazione di tali iniziative l'Ufficio di Presidenza stipula convenzioni ed accordi con enti, istituzioni e gli altri soggetti interessati, affida consulenze ed incarichi nel rispetto della normativa regionale in materia e adotta ogni altro adempimento necessario.
3. 
L'Ufficio di Presidenza presenta annualmente una relazione sulle iniziative realizzate alla Commissione cultura del Consiglio regionale.
Art. 8. 
1. 
Con successivo provvedimento amministrativo, viene identificata idonea struttura operativa atta a supportare gli organismi di cui all'articolo 3 e a coordinare e gestire le attività di cui all'articolo 7.
Art. 9. 
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la spesa è imputabile al capitolo 10220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, che presenta adeguata disponibilità.
2. 
Per l'attuazione della legge negli anni 1997 e 1998, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 1996
Enzo Ghigo