Legge regionale n. 88 del 29 novembre 1996  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica".
(B.U. 11 dicembre 1996, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni)
1. 
La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con le legge regionali 20 febbraio 1984, n. 11 e 12 aprile 1988, n. 16 come modificata dalla legge regionale 30 giugno 1989, n. 38 è prorogata:
a) 
di dieci anni per le derivazioni a solo uso irriguo la cui portata massima è inferiore a 50 litri/secondo o, in assenza di indicazione della medesima, per l'irrigazione di una superficie inferiore a 50 ettari; sono equiparati all'uso irriguo gli usi igienico-sanitari e per l'abbeveraggio del bestiame;
b) 
di cinque anni per le derivazioni diverse da quelle di cui alla lettera a).
Art. 2. 
(Modalità della proroga)
1. 
I titolari delle utenze che beneficiano della proroga di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla presentazione della domanda di rinnovo da compilare secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1]
2. 
La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui al comma 1 equivale a rinuncia della derivazione.
3. 
La proroga di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le utenze riconosciute o ancora da riconoscere ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b) e dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
4. 
Nel procedimento di rinnovo delle concessioni che hanno beneficiato della proroga di cui all'articolo 1 l'autorità competente può estendere d'ufficio l'istruttoria di rinnovo ad altre concessioni funzionalmente connesse.
Art. 3. 
(Rinnovo prima della scadenza)
1. 
L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica, ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, prima della naturale scadenza delle medesime o in pendenza della proroga di cui all'articolo 1. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
Art. 4. 
(Pubblicazione dei provvedimenti relativi alle utilizzazioni di acque)
1. 
Gli atti emanati dagli organi delle Province nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), per i quali è prevista dalla normativa vigente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e sul Foglio degli Annunci legali della Provincia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono pubblicati unicamente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5. 
(Utenze sprovviste di regolare titolo)
1. 
Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 , fatte salve le sanzioni previste dalla legge, in caso di accertamento dell'illecito gli utilizzatori di acqua pubblica sprovvisti di regolare titolo devono presentare, entro il termine assegnato dall'autorità competente con atto di diffida, domanda di concessione in via di sanatoria.
2. 
In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, salvo quanto previsto al comma 3, il prelievo deve cessare.
3. 
L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale purchè l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
4. 
Nei casi previsti al comma 3, l'autorità competente dispone il versamento del canone demaniale di concessione, incluse le quote arretrate a far data dall'inizio dell'esercizio della derivazione e il pagamento di una cauzione pari all'ammontare di un'annualità del canone di concessione.
Art. 6.[2] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il termine previsto in questo comma è prorogato sino al 30 giugno 2000 dall'art. 6 della l.r. 22/1999

[2] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.