Legge regionale n. 82 del 15 novembre 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 'Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso '".
(B.U. 20 novembre 1996, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il titolo della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 "
Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso
" è sostituito dal seguente "
Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 1, dell'articolo 1, della l.r. 24/1990 , sono aggiunte le parole: "
ed i cittadini in genere
".
2. 
Al comma 2, dell'articolo 1, della l.r. 24/1990 , le parole "
e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi
" sono sostituite dalle seguenti: "
, degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 24/1990 sono aggiunte dopo la lettera b), le seguenti: "
b bis)
la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, la creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano un'attinenza diretta con l'attività delle SMS;
b ter)
la realizzazione e la gestione in comune da parte di più SMS di strutture connesse con le loro attività.
".
2. 
Al comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 24/1990 sono abrogate le parole: "
fino a un massimo di lire 50 milioni
" e "
e fino a un massimo di 20 milioni
".
3. 
Al comma 3, dell'articolo 2, della l.r. 24/1990 sono abrogate le parole "
fino ad un massimo di lire 150 milioni
".
4. 
Al comma 3, dell'articolo 2, della l.r. 24/1990 le parole "
dei Comuni in cui si trovano
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli Enti locali e Regione
".
5. 
Dopo il comma 3, dell'articolo 2, della l.r. 24/1990 , sono aggiunti i seguenti: "
3 bis.
Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 5 punti percentuali, su prestiti per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e costruzione degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato.
3 ter.
Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale e in conto interessi, in misura tale da coprire l'intero costo dell'opera o concorrere all'abbattimento del 100 per cento degli oneri derivanti da interessi su finanziamenti bancari.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove, sulla base dell'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte, l'istituzione del ''Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso ''.
2.
Il Centro svolge un ruolo promozionale e di sostegno per le seguenti finalità:
a)
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle SMS esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
b)
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese in particolare e del Mutualismo nel suo complesso;
c)
costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
d)
organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino ed inventariazione;
e)
organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
f)
attuazione di ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS;
g)
celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
h)
manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS.
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 1, dell'articolo 4, della l.r. 24/1990 le parole: "
30 gennaio
" sono sostituite dalle parole "
31 marzo
".
2. 
All' articolo 4, della l.r. 24/1990 è aggiunto il seguente comma: "
1 bis.
Per la richiesta di contributi di cui all'articolo 2, comma 3 bis, valgono i tempi e la documentazione di cui al comma 1, prevedendo nella documentazione anche la dichiarazione di disponibilità di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento per la realizzazione dell'intervento e le relative condizioni di prestito.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 5, della l.r. 24/1990 è aggiunto il seguente comma: "
2 bis.
I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta regionale con successiva deliberazione.
".
Art. 7. 
1. 
All' articolo 6, della l.r. 24/1990 , sono aggiunti i seguenti commi: "
Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di lire 500.000.000 e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributo per il pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli Istituti di Credito alle SMS e cooperative ex SMS.
Alla copertura finanziaria della spesa si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 novembre 1996
Enzo Ghigo