Legge regionale n. 81 del 15 novembre 1996  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 57 , (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale) così come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73 ".
(B.U. 20 novembre 1996, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 , è sostituito dal seguente: "
3.
Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 3, non può superare il 15 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni.
".
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 novembre 1996
Enzo Ghigo