Legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 'Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 marzo 1985, n. 20 '".
(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 , è aggiunto il seguente: "
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA) inoltre esprime pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento dell'attività sanitaria e assistenziale.
".
Art. 2. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 2 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
Il CORESA è sentito obbligatoriamente in ordine:
a)
alla formazione del Piano socio sanitario (PSS) triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali;
b)
alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute;
c)
ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il PSS, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti e alle definizioni annuali delle tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private;
d)
alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;
e)
alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle aziende regionali sanitarie per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale;
f)
ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità;
g)
alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile;
h)
alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);
i)
alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatoriali in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonchè all'esercizio del trasporto di malati e feriti;
l)
ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
m)
alle piante organiche delle farmacie;
n)
in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge di regolamento generale.
".
2. 
Il secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
Il CORESA, inoltre:
a)
esprime qualsiasi parere richiesto espressamente da normative regionali e statali;
b)
esprime parere su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;
c)
esprime pareri su richiesta delle aziende regionali sanitarie nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza;
d)
propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;
e)
formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale;
f)
si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza.
".
Art. 3. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
Il CORESA è composto da quaranta esperti. Un esperto è designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma così come integrato dall' articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 . Un esperto viene designato dall'Università e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione è compiuta, con le modalità della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.
".
2. 
Al secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 30/1984 dopo le parole: "
di ogni esperto
" sono inserite le seguenti: "
compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma
".
3. 
Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali.
".
4. 
Il quinto comma dell'articolo 3 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo.
".
Art. 4. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 5 della l.r. 30/1984 , è sostituito dal seguente: "
Il Presidente del CORESA assegna i componenti del Consiglio alle singole sezioni in base al criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione un Presidente e un Vice presidente. Il Vice presidente sostituisce il Presidente di sezione in caso di impedimento, morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità.
".
Art. 5. 
2. 
Al settimo comma, dell'articolo 6 della l.r. 30/1984 dopo le parole: "
dai Presidenti
" sono inserite le seguenti: "
e Vice presidenti
".
Art. 6. 
1. 
L' articolo 11 della l.r. 30/1984 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Indennità)
1.
Ai componenti il CORESA compete una indennità di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza.
2.
Al Presidente del CORESA l'indennità di cui sopra è maggiorata del cinquanta per cento.
3.
La misura dell'indennità prevista per il Presidente viene corrisposta al componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
4.
Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, è corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro.
".
Art. 7. 
1. 
Dopo l' articolo 11 della l.r. 30/1984 è inserito il seguente: "
Art. 11 bis.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 1996
Enzo Ghigo