La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
(ALLEGATO A: PERSONALE DI RUOLO DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 22)) Qualifiche Numero dipendenti.
Dir. 2 8 3 7 14 6 38 4 26.
Note:
[1] Le modifiche al testo introdotte dalla l.r.13/2006 entrano in vigore a decorrere dall'incorporazione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2006.
[2] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1998.
[3] Quanto disposto in questo comma esplica la sua efficacia entro il 15 dicembre 1998.
[4] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1998.
[5] Quanto disposto in questo comma esplica la sua efficacia entro il 15 dicembre 1998.