Legge regionale n. 70 del 04 settembre 1996  ( Versione vigente )
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".[1]
(B.U. 25 settembre 1996, n. 39)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto , ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. 
A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 , detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
b) 
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
c) 
eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
d) 
coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
e) 
finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonchè le risorse economiche agli scopi della presente legge;
f) 
disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
g) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonchè promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;
h) 
valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.
3. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.
Art. 2. 
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 157/1992 .
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), lontra (Lutra lutra), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius) e tutti gli altri Mustelidi (fam. Mustelidae), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), genetta (Genetta genetta), marmotta (Marmota marmota), stambecco (Capra ibex), tutti i pipistrelli (Chiroptera), tutte le specie di rapaci diurni compresi i vulturidi (Accipitriformes e Falconiformes) e notturni (Strigiformes), marangone minore (Phalacrocorax pigmaeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Palecanidae), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanoce-phalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), tutte le strolaghe (fam. Gaviidae), tutti gli svassi (fam. Podicipedidae), tarabuso (Botaurus stellaris) e tutti gli ardeidi (fam. Ardeidae), oche (gen. Anser e Branta), porciglione (Rallus aquaticus), voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana pusilla), re di quaglie (Crex crex), pittima reale (Limosa limosa), pittima minore (Limosa lapponica), chiurli (gen. Numenius), gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Bonasa bonasia), martin pescatore (Alcedo atthis), gruccione (Merops apiaster), upupa (Upupa epops), nonchè tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
5. 
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Art. 3. 
(Promozione di cultura faunistica)
1. 
La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonchè di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. 
La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.
Art. 4. 
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonchè i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione e dalle Province nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare alle Province spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all' articolo 1, comma 3 della legge 157/1992 . All'espletamento di tali funzioni le Province provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.
2. 
Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all' articolo 10, comma 6 della legge 157/1992 , le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, e alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della presente normativa.
3. 
In caso di inadempienza delle Province nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
4. 
La Giunta regionale e la Giunta provinciale, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e delle sue articolazioni regionali, delle Università piemontesi ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.
Capo II. 
PIANIFICAZIONE REGIONALE FAUNISTICA. ISTITUTI PER L'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Art. 5. 
(Piano faunistico-venatorio regionale)
1. 
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. 
Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'INFS garantisce la omogeneità e la congruenza.
3. 
Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato.
Art. 6. 
(Piani faunistico-venatori provinciali)
1. 
Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 10 della legge 157/1992 , piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. 
I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. 
In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'INFS.
4. 
Le Province predispongono altresì, a norma dell' articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. e i C.A..
5. 
I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.
6. 
I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.
8. 
Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
Art. 7. 
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale)
1. 
Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 56.
2. 
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata che, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è esaminata entro sessanta giorni.
3. 
La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente con provvedimento della Giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
4. 
Il divieto è reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 50.
5. 
Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
6. 
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
7. 
I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
8. 
La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
9. 
L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonchè i terreni di recente rimboschimento.
10. 
L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica.
Art. 8. 
(Istituzione di zone di protezione da parte della Regione)
1. 
La Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 1, comma 5, della legge 157/1992 , entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE , come sostituito dalle direttive n. 85/411/CEE, n. 1/244/CEE e n. 92/43/CEE.
Art. 9. 
(Oasi di protezione)
1. 
Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.
2. 
L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.
3. 
L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.
4. 
Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
5. 
La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'INFS e la Giunta regionale, può autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio.
6. 
Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purchè non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, per la sua introduzione in altre oasi.
Art. 10. 
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. 
Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.
2. 
Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
a) 
favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
b) 
favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
c) 
fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
d) 
favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.
3. 
L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:
a) 
ripristino a coltura di terreni marginali;
b) 
esecuzione di sfalci;
c) 
semine con opportune miscele;
d) 
allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;
e) 
creazioni di siepi con valenza faunistica.
4. 
La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di reciprocità.
5. 
Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.
6. 
In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole è ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.
Art. 11. 
(Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica)
1. 
Sono centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
2. 
L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Provincia, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
3. 
L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.
4. 
L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
a) 
semine di aree marginali con opportune miscele;
b) 
allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
c) 
esecuzione di sfalci;
d) 
formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
e) 
messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici; possono essere previste mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.
5. 
La Giunta regionale può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità nonchè di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.
Art. 12. 
(Modalità di costituzione delle zone di tutela)
1. 
Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della legge 157/1992 e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, sono costituite dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale limitatamente al comma 5 dell'articolo 11.
2. 
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
3. 
Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell' articolo 8 della legge 241/1990 , mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.
4. 
Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, o alla Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.
5. 
Decorso il termine, la Provincia, o la Regione se proponente, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.
6. 
Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.
7. 
Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. 
La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.
Art. 13. 
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia)
1. 
Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.
2. 
Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1° settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma 1.
3. 
Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinchè i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
4. 
I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
5. 
La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.
6. 
L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.
7. 
La Provincia, può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
8. 
Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. 
La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
10. 
Le zone di cui al comma 5 lettere a), b) e c), e quelle di cui al comma 7:
a) 
non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;
b) 
sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio;
c) 
sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
11. 
La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura.
12. 
La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.
13. 
Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).
14. 
Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all' articolo 13 della legge 157/1992 . Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.
Art. 14. 
(Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia)
1. 
Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:
a) 
la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) 
la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) 
il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
d) 
gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.
2. 
Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonchè il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.
3. 
La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.
4. 
Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.
Capo III. 
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
Art. 15. 
(Zona delle Alpi)
1. 
È "zona delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'INFS e la Facoltà di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Torino.
Art. 16. 
(Caccia programmata)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il nomadismo venatorio.
2. 
La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione geomorfologica e dei confini naturali, non superiore a 40.000 ettari.
3. 
La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. e C.A. interessanti due o più Province contigue.
4. 
La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:
a) 
ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;
b) 
alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
5. 
La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purchè l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.
6. 
La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
7. 
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
8. 
La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
Art. 17. 
(Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A.)
1. 
Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate.
2. 
Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza.
3. 
La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.
4. 
Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali:
a) 
predispone il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
b) 
promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
c) 
programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;
d) 
propone l'istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altri A.T.C. e C.A., di uno o più centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nonchè delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della fauna selvatica.
5. 
Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e per le attività di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.
Art. 18. 
(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi)
1. 
I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono strutture associative di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.
2. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile , ove applicabili.
3. 
Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
a) 
il Presidente;
b) 
il Comitato di gestione.
4. 
Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è composto da:
a) 
sei rappresentanti designati dalle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente presenti, scelti tra proprietari e/o conduttori di terreni situati nell'A.T.C. e nel C.A.;
b) 
sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
c) 
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, territorialmente presenti, aventi residenza nella Provincia;
d) 
quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.
5. 
Il Presidente è nominato dal Comitato di gestione.
6. 
Il Comitato di gestione può eleggere nel suo seno un Comitato esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i termini proporzionali di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).
Art. 19. 
(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria)
1. 
La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero dei cacciatori ed i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte.
2. 
I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni C.A..
3. 
La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.
Capo IV. 
STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 20. 
(Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.
2. 
Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3. 
Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. 
Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
a) 
essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) 
coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modifiche.
5. 
Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
6. 
La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
7. 
Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.
8. 
Salvo quanto disposto al comma 7, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 46.
9. 
Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. 
Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.
11. 
L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 54.
12. 
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 35, comma 6.
Art. 21. 
(Centri privati di riproduzione della fauna selvatica)
1. 
Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri è vietato l'esercizio venatorio.
2. 
L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:
a) 
l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;
b) 
i programmi di produzione;
c) 
le previsioni relative ai controlli sanitari.
3. 
Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica può essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili.
4. 
La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non inferiore a ettari 200 e non superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.
5. 
La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.
6. 
Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante cattura incruenta. È consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio.
7. 
Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui al comma 6.
Art. 22. 
(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare)
1. 
La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non è consentito l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.
2. 
Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
3. 
Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.
4. 
Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. 
Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.
6. 
Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.
Art. 23. 
(Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale)
1. 
La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.
2. 
Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti.
3. 
I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
4. 
L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili.
5. 
È vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purchè siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.
6. 
Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.
7. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.
Capo V. 
STRUTTURE AMMINISTRATIVE, ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA
Art. 24. 
(Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)
1. 
È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. 
Esso è composto da:
a) 
l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
c) 
un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Università degli Studi;
d) 
un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli Studi;
e) 
quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
f) 
quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
g) 
quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione. h) un rappresentante dell'ENCI;
i) 
un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC);
l) 
un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna provincia;
m) 
un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A. per ciascuna provincia;
n) 
un esperto in tipica fauna alpina.
3. 
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. 
I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.
5. 
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
6. 
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
7. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano in età tra gli altri componenti.
8. 
Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; può inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. 
La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
Art. 25. 
(Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie)
1. 
Presso ogni Provincia è istituito il Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il Comitato ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A..In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.
2. 
Il Comitato è composto da:
a) 
il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il Dirigente del competente Servizio provinciale o suo delegato;
c) 
un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. designato dai rispettivi organi di gestione;
d) 
un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria;
e) 
un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze agrarie o forestali;
f) 
un rappresentante delle guardie delle Province ed un rappresentante delle guardie giurate venatorie. 0
3. 
Il Comitato è costituito dalla Provincia, con nomina dei componenti, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, decade unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. 
Le designazioni di competenza dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera c) devono pervenire alla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
5. 
Il Comitato consultivo provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. 
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.
7. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra gli altri componenti.
8. 
La Provincia può corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 26. 
(Attività di studio e ricerca)
1. 
La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonchè sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
2. 
A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'INFS, dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
3. 
Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.
Art. 27. 
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)
1. 
Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 26, è istituito nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.
2. 
I compiti dell'Osservatorio sono:
a) 
fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
b) 
studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
c) 
predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonchè agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;
d) 
promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;
e) 
promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per cacce speciali, nonchè per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
f) 
monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria; costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
g) 
organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
3. 
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura cui fa riferimento l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, delle amministrazioni pubbliche, degli enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Università degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, nonchè del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette di cui all' articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).
Art. 28. 
(Attività ispettiva in materia faunistica)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:
a) 
verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
b) 
vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
c) 
accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
d) 
verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.
Capo VI. 
ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA
Art. 29. 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 , è delegato alle Amministrazioni provinciali. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali che si avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
2. 
La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, anche su proposta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento stessi, nonchè dalle guardie venatorie volontarie.
3. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, è autorizzato dalla Giunta regionale.
4. 
Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'INFS, dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.
5. 
La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. 
Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla Provincia su parere dell'Azienda sanitaria regionale competente.
7. 
Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle Province o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della legge 157/1992 , anche per periodi limitati ed ambiti definiti.
8. 
Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all' articolo 2 della legger. 12/1990 , il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all' articolo 4 della l.r. 36/1989 , proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Giunta provinciale.
Art. 30. 
(Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)
1. 
La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
a) 
la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
b) 
la cattura di selvatici provenienti da:
1) 
parchi nazionali e regionali;
2) 
zone di ripopolamento e cattura;
3) 
aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
c) 
immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
2. 
Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e vengono effettuate dalle guardie delle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazione venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, secondo le procedure previste dalla l.r. 36/1989 .
3. 
Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A..
4. 
La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'INFS, anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.
5. 
Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.
6. 
Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.
7. 
Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
8. 
La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.
9. 
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.
10. 
Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.
11. 
È comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonchè per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia.
12. 
È sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:
a) 
individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
b) 
individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare.
13. 
È comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona.
14. 
È vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.
Art. 31. 
(Cattura e inanellamento a scopo scientifico)
1. 
La Giunta regionale, su parere dell'INFS, può concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove è vietato l'esercizio venatorio.
2. 
Non è mai consentita l'utilizzazione per attività di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
3. 
L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Giunta regionale ed è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'INFS. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
4. 
Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale può autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno ai punti di osservazione.
5. 
È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. È fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.
Art. 32. 
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. 
L'importazione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. 
I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. 
Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS e previo nulla-osta favorevole del Ministero della sanità nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. 
Su ogni partita introdotta i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali, controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di laboratorio.
Art. 33. 
(Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
2. 
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta è fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.
3. 
Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti.
Art. 34. 
(Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei)
1. 
L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. 
La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche dell'imbalsamazione.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:
a) 
un esperto in legislazione venatoria;
b) 
un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
c) 
un laureato in veterinaria;
d) 
un esperto in tecniche di tassidermia;
e) 
un perito conciario.
4. 
L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
a) 
legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
b) 
biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;
c) 
tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
d) 
nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.
5. 
La Commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
6. 
I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attività al Presidente della Provincia.
7. 
L'esercizio dell'attività di imbalsamazione è svolta senza fine di lucro da amatori non cacciatori.
8. 
È consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:
a) 
alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purchè catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
b) 
alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
c) 
alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purchè il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
d) 
alla fauna domestica.
9. 
È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.
10. 
La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
11. 
È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
12. 
La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.
13. 
La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformità alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.
14. 
Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.
15. 
La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta, oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 157/1992 , per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
16. 
Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.
Capo VII. 
ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONE E REQUISITI
Art. 35. 
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. 
L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992 e dalla presente legge.
2. 
Per poter esercitare l'attività venatoria nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. I massimali sono soggetti alle variazioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia.
3. 
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 48, e degli animali a ciò destinati.
4. 
È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
5. 
Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge è vietato.
6. 
Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) 
vagante nella zona Alpi;
b) 
nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.
7. 
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
Art. 36. 
(Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali)
1. 
L'esercizio venatorio è precluso nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, ove individuate dalla Regione ai sensi dell' articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 37. 
(Opzioni sulla forma di caccia prescelta)
1. 
L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992 , ha durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale. L'opzione sulla forma di caccia può essere riesaminata soltanto in presenza di cambio di residenza anagrafica e per ragioni di salute formalmente comprovate. La variazione non può comunque avvenire durante l'annata venatoria.
2. 
Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 40 e 41, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
3. 
Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.
Art. 38. 
(Appostamenti)
1. 
Sono consentiti appostamenti purchè temporanei.
2. 
Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino di preparazione del sito, sono soggetti al consenso del conduttore del fondo, sia esso un privato cittadino o un ente pubblico.
3. 
La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, nè con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.
4. 
Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile .
5. 
La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. 
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 150.
Art. 39. 
(Il tesserino regionale)
1. 
Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.
2. 
Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) 
al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità statale;
b) 
all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;
c) 
all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 35, comma 2;
d) 
alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.
3. 
Il tesserino è valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. 
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
5. 
Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.
6. 
Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attività venatoria il cacciatore è comunque tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.
Art. 40. 
(Abilitazione venatoria)
1. 
Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonchè per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria.
2. 
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede allegando:
a) 
certificato di residenza;
b) 
certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie regionali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
3. 
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge 157/1992 .
4. 
Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.
Art. 41. 
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi)
1. 
Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un colloquio, di possedere nozioni sufficienti relativamente a:
a) 
specie alpine, protette e oggetto di caccia;
b) 
biologia delle medesime;
c) 
armi consentite;
d) 
disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.
2. 
Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.
3. 
La Giunta regionale, in accordo con i C.A., organizza sotto stretto controllo delle Province corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Conseguita l'abilitazione, viene rilasciata apposita attestazione al cacciatore, che è obbligato a partecipare ai censimenti per almeno un anno solare ed a partecipare ad una stagione venatoria come solo accompagnatore, non pagante, di un cacciatore che abbia un'esperienza di almeno tre anni negli abbattimenti selettivi. La presenza alla caccia selettiva deve essere certificata dal cacciatore "anziano" e vistata dal C.A.
4. 
Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge 157/1992 .
Art. 42. 
(Commissione d'esame)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.
2. 
La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta in via continuativa.
3. 
Ogni commissione è composta da:
a) 
un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione, con funzione di Presidente;
b) 
un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed uno in scienze agrarie o forestali;
c) 
un funzionario della Regione.
4. 
La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b) avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.
5. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.
6. 
Non possono essere nominati come componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
7. 
Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 43. 
(Esame di abilitazione venatoria)
1. 
Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) 
mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;
b) 
mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
2. 
In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
3. 
Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.
4. 
Le prove d'esame sono pubbliche.
5. 
Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i seguenti temi:
a) 
leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) 
zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
c) 
tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;
d) 
armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
e) 
norme di pronto soccorso.
6. 
La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, può predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province al momento della presentazione della domanda.
Capo VIII. 
ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE, MODALITÀ E MEZZI
Art. 44. 
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. 
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Silvilagus floridamus);
b) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago);
c) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente ^** Coordinamento redazionale. ^ legge: pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
d) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas Platyrhynchos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), nonchè la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di prelievo;
e) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), lepre bianca (Lepus timidus);
f) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon);
g) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).
2. 
La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 45 può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attività venatoria.
3. 
Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
4. 
Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.
5. 
La Giunta regionale, sentito l'INFS, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1° La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal 1° agosto, con esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell'arco temporale previsto all' articolo 18, comma 1 della legge 157/1992 .
Art. 45. 
(Calendario venatorio)
1. 
La Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria.
2. 
Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
giornate e orari di caccia;
c) 
carniere giornaliero e stagionale;
d) 
ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) 
periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.
3. 
I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani di prelievo selettivi di cui all'articolo 44, comma 4 sono trasmessi alle Province che provvederanno a darne adeguata pubblicità.
4. 
Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.
5. 
Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi pretori di tutte le amministrazioni interessate, alle sedi di tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli organi di informazione, compresi quelli locali; deve altresì essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti responsabili della vigilanza venatoria.
6. 
A partire dalla stagione venatoria 1999-2000, gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. trasmettono entro il 15 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, oltre ai dati dei censimenti per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle migratorie.
7. 
Con il termine "censimento" si intende ogni operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla fauna selvatica presenti in un determinato territorio. Sono compresi in questa definizione sia i conteggi totali sia i conteggi mediante opportuni indici di abbondanza.
Art. 46. 
(Carniere giornaliero e stagionale)
1. 
Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce.
2. 
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:
a) 
camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali;
b) 
coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;
c) 
lepre comune: cinque capi annuali;
d) 
starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
e) 
coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venti capi annuali per specie.
3. 
Il carniere stagionale di cui al comma 2 lettera a) può essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., previa verifica della consistenza delle specie o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4. 
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.
5. 
La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.
Art. 47. 
(Giornate e orario di caccia)
1. 
Ai sensi dell' articolo 18 della legge 157/1992 , il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
2. 
L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, è consentito nelle giornate di mercoledì e domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e in ogni C.A. .
3. 
Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di cui all'articolo 13 l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni, fatti salvi i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore.
4. 
Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 41, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
5. 
La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto.
6. 
L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
Art. 48. 
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. 
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) 
con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) 
con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. 
È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
3. 
Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.
4. 
L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29.
5. 
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi. La detenzione del falco è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modifiche, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).
6. 
L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui all'articolo 13, comma 5 od in altre zone appositamente individuate dalla Giunta regionale.
7. 
Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. 
Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
9. 
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Capo IX. 
DIVIETI, VIGILANZA, SANZIONI
Art. 49. 
(Altri divieti)
1. 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:
a) 
negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
b) 
cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
c) 
usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
d) 
commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati.
e) 
abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
f) 
usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonchè quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
g) 
mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
h) 
usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
i) 
l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
l) 
cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;
m) 
impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;
n) 
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31;
o) 
l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;
p) 
la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
q) 
causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
r) 
usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29.
s) 
raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi.
t) 
commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
u) 
vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31;
v) 
produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
z) 
detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44.
Art. 50. 
(Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle)
1. 
Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all' articolo 1, comma 5 della legge 157/1992 ; aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all' articolo 21 della legge 157/1992 .
2. 
Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia", ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.
3. 
Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili le due contigue.
4. 
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
5. 
Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
6. 
La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione.
7. 
Ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale è sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.
Art. 51. 
(Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. 
Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27 della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:
a) 
al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
b) 
alle guardie delle Province;
c) 
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
d) 
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. 
Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. 
La Provincia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
5. 
La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992 , corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.
6. 
Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica è subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.
7. 
La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
8. 
La Commissione è composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
9. 
I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 6.
10. 
I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992 .
Art. 52. 
(Rapporti sull'attività di vigilanza)
1. 
Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. 
I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.
Art. 53. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Fermo restando quanto altro previsto dall' articolo 31 della legge 157/1992 , e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) 
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
b) 
uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
c) 
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d) 
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
e) 
cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
f) 
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
g) 
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
h) 
cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
i) 
cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
l) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
m) 
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrative da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
n) 
posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
o) 
caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
p) 
abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
q) 
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992 : sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
r) 
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
s) 
violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
t) 
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
u) 
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
v) 
altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
z) 
abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
aa) 
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
bb) 
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
cc) 
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
dd) 
addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ee) 
addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ff) 
uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in più;
gg) 
mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
hh) 
immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione è da lire 1 milione a lire 6 milioni;
ii) 
immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ll) 
omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
mm) 
prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall' articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992 : sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
nn) 
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all' articolo 635 del codice penale ;
oo) 
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
pp) 
uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
qq) 
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
2. 
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:
a) 
il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall' articolo 28, comma 3 della legge 157/1992 , la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 , a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981 ;
b) 
sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);
c) 
sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo).
3. 
La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell' articolo 20 della legge 689/1981 .
4. 
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all' articolo 28 della legge 157/1992 e dell' articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. 
Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z) il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. È sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti.
6. 
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.
Capo X. 
TASSE, CONTRIBUTI, INDIRIZZI, PREMI
Art. 54. 
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
1. 
In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 , dall' articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , come modificato dall' articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.
2. 
I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche sono sostituiti così come stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 55. 
(Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. 
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. 
La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:
a) 
alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b) 
agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.
3. 
La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.
4. 
Il Comitato è composto da:
a) 
l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
b) 
gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
c) 
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
e) 
un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
f) 
un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. 
Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, è a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.
6. 
L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.
Art. 56. 
(Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio-regionale)
1. 
La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purchè tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al comma 2.
2. 
A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le Comunità montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:
a) 
la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) 
la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
c) 
la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
3. 
I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustrative degli interventi proposti.
4. 
Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
a) 
la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio regionale e provinciale;
b) 
l'idoneità tecnica;
c) 
la congruità della spesa.
5. 
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.
6. 
I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
7. 
Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 55, comma 4.
Art. 57. 
(Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione)
1. 
La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione.
2. 
La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.
3. 
Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni successivi, la Provincia correderà il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.
4. 
I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
5. 
Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.
6. 
Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 56, comma 7 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province sentito il comitato regionale di cui all'articolo 55, comma 3.
Capo XI. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI, ABROGATIVE E TRANSITORIE
Art. 58. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati come segue:
a) 
"Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica";
b) 
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica".
2. 
Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, come determinate dalle tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.
3. 
Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) 
"Trasferimenti di fondi alle Province per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a)";
b) 
"Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attività faunistico-venatorie di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b)";
c) 
"Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 56";
d) 
"Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 57";
e) 
"Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), nonchè per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia";
f) 
"Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 30, e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia";
g) 
"Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento dei fini istituzionali";
h) 
"Contributi al 'Fondo regionale per la montagnà finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione, anche per gli scopi di cui all'articolo 56, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca".
3. 
I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
Art. 59. 
(Norma abrogativa)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge;
d) 
legge regionale 11 agosto 1994, n.31 (Calendario venatorio regionale 1994/1995).
e) 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge.
Art. 60. 
(Norma transitoria e finale)
1. 
Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell' articolo 72 della legge regionale n. 60/1979 , come da ultimo modificato dall' articolo 21 della legge regionale 22/1988 , continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 20 della presente legge ed all' articolo 16 della legge 157/1992 .
2. 
Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 60/1979 , così come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985 , sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all' articolo 10 della legge 157/1992 .
3. 
Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 60/1979 , così come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38/1985 , sono regolati dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.
4. 
Sono comunque fatte salve, in deroga ai limiti territoriali, le zone di allenamento ed addestramento cani, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 
Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 53/1995 conservano validità ed efficacia purchè i contenuti non contrastino con la presente legge.
6. 
In fase di prima applicazione della legge il comitato regionale di cui all'articolo 24, quello provinciale di cui all'articolo 25 e le commissioni d'esame di cui all'articolo 42, sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. 
Le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, comma 2, per le aziende faunistico-venatorie si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
8. 
La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 54, comma 2, si applica nei nuovi importi a partire dall'esercizio venatorio successivo a quello in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 61. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Il comma 5 dell' art. 6 della l.r. 14/2010 aggiunge l'art. 39 bis alla l.r. 4/2009 che modificando non testualmente la l.r. 70/1996, disponene che i comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) siano integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale.